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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-393/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017. — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) – Ambito di applicazione – Sfruttamento della notorietà di una DOP – Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP – Indicazione falsa o ingannevole – DOP “Champagne” utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare – Denominazione “Champagner Sorbet” – Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente – Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale. — Causa C-393/16

Giurisprudenza europea62016CJ0393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il caso del sorbetto commercializzato come "Champagner Sorbet", contenente champagne come ingrediente, chiarendo la portata della protezione della DOP "Champagne". Ha affermato che la DOP può essere usata in una denominazione di vendita di un alimento, ma solo entro limiti rigorosi: l’uso è illecito se serve a sfruttare indebitamente la notorietà della DOP, soprattutto quando l’ingrediente non dà al prodotto una caratteristica essenziale. La Corte ha escluso che, in questa ipotesi, vi sia automaticamente usurpazione, imitazione o evocazione, e ha precisato che sono vietate anche indicazioni ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali del prodotto.

Tutela della DOP "Champagne" contro l’uso nella denominazione "Champagner Sorbet" di un prodotto alimentare contenente champagne come ingrediente: limiti di sfruttamento della notorietà, evocazione e indicazioni ingannevoli.

La questione giuridica

Se le norme UE sulla protezione delle DOP per il settore vitivinicolo si applichino all’uso della DOP come parte della denominazione di un alimento non conforme al disciplinare ma contenente l’ingrediente corrispondente; se tale uso integri sfruttamento della notorietà della DOP quando il nome del prodotto corrisponde alla prassi del pubblico e l’ingrediente conferisce una caratteristica essenziale; se integri usurpazione, imitazione o evocazione; e se la tutela contro indicazioni false o ingannevoli riguardi solo l’origine geografica o anche natura e qualità essenziali del prodotto.

Principio di diritto

Le disposizioni sulla protezione delle DOP nel settore vitivinicolo si applicano anche quando la DOP è incorporata nella denominazione commerciale di un alimento non conforme al disciplinare ma contenente l’ingrediente corrispondente; tuttavia, tale uso costituisce sfruttamento indebito della notorietà solo se l’ingrediente non conferisce al prodotto una caratteristica essenziale, valutazione rimessa al giudice nazionale. L’uso del nome completo della DOP nella denominazione non integra, di per sé, usurpazione, imitazione o evocazione, mentre rientrano nel divieto anche indicazioni false o ingannevoli non solo sull’origine geografica ma pure sulla natura o sulle qualità essenziali del prodotto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Articolo 118 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Articolo 118 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Direttiva 2000/13/CE
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articoli 9, 17, 18 e 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Regolamento (CE) n. 110/2008
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 110/2008
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012

Tutela della DOP "Champagne" nell’uso della denominazione "Champagner Sorbet"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra il CIVC e Aldi sull’uso della DOP "Champagne" nella denominazione di un prodotto alimentare surgelato. Il caso solleva il problema della compatibilità tra la disciplina UE di tutela delle DOP nel settore vitivinicolo e le regole sull’etichettatura degli alimenti contenenti un ingrediente a denominazione protetta.

Fatti e procedimento principale

A partire dalla fine del 2012 Aldi ha commercializzato un sorbetto con la denominazione "Champagner Sorbet", contenente il 12% di champagne come ingrediente. Il CIVC ha agito inibitoriamente per far cessare l’uso di tale denominazione, ritenendo lesa la DOP "Champagne". Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre il giudice d’appello l’aveva respinta, ritenendo assente un uso sleale della denominazione e ravvisando un interesse legittimo a indicare un prodotto noto al pubblico come sorbetto allo champagne.

Questioni pregiudiziali

Il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte di chiarire:

  • se l’uso della DOP come parte della denominazione di un alimento non conforme al disciplinare, ma contenente l’ingrediente corrispondente, rientri nell’ambito di applicazione della tutela;
  • se, in tale situazione, vi sia sfruttamento della notorietà della DOP quando il nome del prodotto coincide con la prassi linguistica del pubblico e l’ingrediente conferisce una caratteristica essenziale;
  • se l’uso integri usurpazione, imitazione o evocazione;
  • se le norme su indicazioni false o ingannevoli si riferiscano solo all’origine geografica o anche alla natura e alle qualità essenziali del prodotto.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto gli articoli 118 quaterdecies e 118 duodecies del regolamento n. 1234/2007, poi trasfusi negli articoli 103 e 101 del regolamento n. 1308/2013. Sono inoltre pertinenti le regole generali sull’etichettatura degli alimenti contenute nella direttiva 2000/13/CE, poi sostituita dal regolamento n. 1169/2011, nonché l’articolo 10 del regolamento n. 110/2008 sulle bevande spiritose e l’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012. Rilevano anche i considerando 92 e 97 del regolamento n. 1308/2013 e il considerando 32 del regolamento n. 1151/2012.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 si applicano anche quando la DOP è inserita nella denominazione di un alimento venduto con un nome come "Champagner Sorbet", pur se il prodotto non è conforme al disciplinare della DOP. La tutela è ampia e copre ogni impiego commerciale diretto o indiretto della DOP, anche per prodotti non comparabili, quando vi sia sfruttamento della notorietà della denominazione.

Ragionamento sulla seconda questione: sfruttamento della notorietà

La Corte precisa che lo sfruttamento della notorietà richiede un uso volto a trarre indebito vantaggio dalla reputazione della DOP. Il fatto che la denominazione del prodotto corrisponda alla prassi del pubblico di riferimento non è rilevante, perché consentirebbe di fatto una deriva generica della DOP, incompatibile con il divieto di genericizzazione. Rileva invece se l’ingrediente protetto conferisca al prodotto una caratteristica essenziale: la quantità è un indizio importante ma non decisivo, poiché occorre anche una valutazione qualitativa, in particolare del gusto e dell’aroma apportati dall’ingrediente. Se il gusto del prodotto dipende soprattutto dagli altri ingredienti, l’uso della DOP nella denominazione sfrutta indebitamente la sua notorietà.

Ragionamento sulla terza questione: usurpazione, imitazione, evocazione

La Corte esclude che l’uso della DOP nella denominazione di un prodotto come "Champagner Sorbet" integri usurpazione, imitazione o evocazione ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b). Si tratta infatti di un uso diretto della denominazione della DOP per richiamare apertamente una qualità gustativa del prodotto, non di una riproduzione parziale, di una imitazione o di un richiamo indiretto nel senso della giurisprudenza sull’evocazione.

Ragionamento sulla quarta questione: indicazioni false o ingannevoli

La Corte interpreta l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), nel senso che vietano sia le indicazioni false o ingannevoli sull’origine geografica, sia quelle riguardanti la natura o le qualità essenziali del prodotto, come il sapore. Pertanto, se il sorbetto non avesse come caratteristica essenziale un gusto conferito principalmente dallo champagne, la denominazione "Champagner Sorbet" potrebbe costituire un’indicazione ingannevole sulla qualità essenziale del prodotto.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la tutela delle DOP si applica all’uso della DOP nella denominazione di un alimento non conforme al disciplinare ma contenente l’ingrediente corrispondente;
  • tale uso sfrutta indebitamente la notorietà della DOP se il prodotto non presenta come caratteristica essenziale un gusto conferito principalmente da quell’ingrediente;
  • non integra usurpazione, imitazione o evocazione;
  • le norme sulle indicazioni false o ingannevoli si applicano sia all’origine sia alla natura e alle qualità essenziali del prodotto.

Principio affermato

La protezione UE delle DOP nel settore vitivinicolo impedisce che una DOP sia utilizzata nella denominazione di un alimento per valorizzare indebitamente un ingrediente protetto, salvo che esso conferisca davvero al prodotto una caratteristica essenziale, in particolare il gusto. La valutazione spetta al giudice nazionale caso per caso, mentre il richiamo diretto alla DOP nella denominazione non è, di per sé, evocazione; resta comunque vietato l’uso di indicazioni ingannevoli non solo sull’origine, ma anche sulla natura e sulle qualità essenziali del prodotto.

Come è indicizzato

Materiedopp e igpdiritto alimentareetichettatura degli alimentiorganizzazione comune dei mercati agricolitutela del consumatore

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