Sentenza del 25/03/2015 n. 5957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo, con due motivi, che: 1) il credito IVA relativo al 1999, riportato dalla società O. S.r.l. in detrazione per l'anno successivo e non richiesto a rimborso nella dichiarazione, non fosse ancora un credito certo, liquido ed esigibile e quindi non potesse essere ceduto; 2) la domanda di rimborso fosse comunque soggetta al termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e non al termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, in assenza di una specifica richiesta di rimborso nella dichiarazione IVA, non sorge un diritto di credito cedibile, ma soltanto il diritto del contribuente originario di portare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo. La successiva istanza di rimborso presentata dalla società O. S.r.l. nel 2003 non poteva sanare l'originaria inesistenza del credito ceduto a B.E.A. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha rigettato il ricorso originario di B.E.A. B.E.A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000, oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 30
La disciplina del rimborso IVA presuppone che il contribuente abbia esercitato l'opzione per il rimborso nella dichiarazione. Se l'eccedenza viene invece riportata in detrazione, non si consolida un diritto di rimborso autonomamente cedibile.
D.L. n. 70/1988, art. 5, comma 3-quater
La norma è richiamata nel motivo relativo alla cedibilità del credito IVA, ma la Corte la interpreta nel quadro del principio secondo cui può essere ceduto soltanto un credito IVA già esistente e consolidato come diritto al rimborso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
La questione sull'applicabilità del termine biennale di decadenza alle domande di rimborso è stata ritenuta assorbita, poiché il credito è stato considerato non cedibile già per la mancata richiesta originaria di rimborso.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto quale motivo del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Cassazione, sentenza n. 1441/2013
In mancanza di specifica richiesta di rimborso, esiste non un diritto di credito, come tale cedibile, ma il diritto ad esercitare, da parte di quel soggetto, la detrazione nell'anno successivo.
Il credito IVA riportato in detrazione resta collegato alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato e non può essere trasferito a un soggetto diverso prima che il diritto al rimborso si sia consolidato.
Massime di principio
- Un'eccedenza IVA indicata in dichiarazione come riportabile in detrazione non equivale automaticamente a un credito di rimborso cedibile.
- Per rendere il credito IVA cedibile è necessario che il contribuente originario abbia richiesto il rimborso secondo le modalità previste e che il diritto si sia consolidato.
- Una richiesta di rimborso presentata successivamente alla cessione non può, di regola, creare retroattivamente un credito già ceduto.
- Il credito IVA resta inscindibilmente collegato alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato finché non viene validamente esercitata l'opzione per il rimborso.
- Prima di acquistare un credito fiscale occorre verificare la dichiarazione originaria, la modalità di utilizzo dell'eccedenza e l'effettiva esistenza di un diritto al rimborso, nonché i termini di decadenza applicabili.
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