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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza n. prot. 0312939/2019 del 14 novembre 2019, con cui il Comune di Rimini ha accertato la violazione dell'ordine di demolizione disposto con provvedimento prot. 162513 in data 12.6.2019 ed ha disposto l'irrogazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva di € 4.000 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001; - degli atti a questo presupposti, conseguenti o, comunque, connessi e, in particolare, per quanto di ragione, dell'accertamento tecnico prot. 297431 del 29.10.2019 di contenuto sconosciuto alla parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202000060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non è stata esaminata la fondatezza delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ha accertato la violazione di un ordine di demolizione e irrogato una sanzione pecuniaria aggiuntiva di 4.000 euro ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Comune di Rimini deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, non ulteriormente specificate nel testo disponibile. Nel corso del giudizio, prima della trattazione nel merito, il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente e non contestata dall'amministrazione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso senza esame del merito.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale base normativa della sanzione pecuniaria aggiuntiva oggetto dell'ordinanza impugnata; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene la carenza di interesse alla decisione e tale carenza è rappresentata dal ricorrente, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando tale regolazione è concordata dalle parti e recepita dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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