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Sentenza

Sentenza n. 889/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di AGEA sull’istanza di autotutela relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la campagna lattiera 2005/2006

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui AGEA aveva confermato la legittimità del debito iscritto a ruolo per il prelievo supplementare relativo alla campagna 2005/2006, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare l’autotutela e ricalcolare il prelievo in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019, causa C-348/18, dell’11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, causa C-377/19. Sono state dedotte la violazione della l. 228/2012, dell’art. 21-nonies e degli artt. 2 e 7 l. 241/1990, dei principi di legalità, buona fede, leale cooperazione, sana amministrazione, effettività e primato del diritto dell’Unione europea, nonché degli artt. 11 e 117 Cost., dell’art. 4 TUE, dell’art. 19 TUE, dell’art. 4 TFUE, dell’art. 2 l. 117/1988, del principio del legittimo affidamento, del giudicato esterno, della parità di trattamento e dell’art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo di AGEA di provvedere sull’istanza di autotutela, l’accertamento dell’inesistenza del debito e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal prelievo e dalla compensazione con aiuti PAC. Nel corso del giudizio è stata invocata anche la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione della procedura transattiva introdotta dall’art. 10-ter d.l. 69/2023, ma tale tesi è stata respinta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che l’introduzione della procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter d.l. 69/2023 determinasse automaticamente la cessazione della materia del contendere: i giudizi restano pendenti sino alla sottoscrizione del verbale di transazione e l’eventuale estinzione opera solo nei limiti delle controversie transatte. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il provvedimento impositivo relativo alla campagna 2005/2006 era stato impugnato davanti al TAR Lazio e che il giudizio era stato dichiarato perento con decreto del 9 novembre 2016. Tale definizione aveva reso definitivo e inoppugnabile il provvedimento impositivo, così come gli atti riscossivi fondati su di esso. Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea comporta, di regola, annullabilità e non nullità; pertanto il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato nel termine decadenziale, non potendo essere rimesso in discussione dopo la formazione del giudicato o la sua definitiva inoppugnabilità, salvo l’eventuale esercizio discrezionale dell’autotutela, non configurabile come obbligatorio nella fattispecie. Le sentenze della Corte di giustizia invocate riguardavano, inoltre, i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e di rimborso delle eccedenze, non il potere impositivo in sé. È stata respinta anche la censura relativa al giudicato esterno, poiché non era stato individuato un giudicato riguardante le medesime parti e comunque esso avrebbe incontrato il limite del giudicato interno formatosi nella controversia della ricorrente. La dedotta disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare l’identità di situazioni comparabili. Le domande di mero accertamento dell’obbligo di AGEA di provvedere, dell’inesistenza del debito e dell’obbligo di ricalcolo sono state respinte, in quanto ritenute inammissibili per difetto del potere del giudice amministrativo di emettere, nella materia, sentenze di mero accertamento nei termini richiesti. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per genericità e comunque ritenuta infondata per difetto di prova: la ricorrente non aveva dimostrato l’effettivo recupero delle somme, le compensazioni PAC, l’esistenza di un danno concreto, né che l’applicazione dei criteri indicati dalla Corte di giustizia avrebbe prodotto un debito inferiore. Il danno era inoltre indeterminato nel quantum e la perenzione del precedente giudizio, imputabile a una libera scelta della ricorrente, escludeva il risarcimento dei pregiudizi evitabili con l’ordinaria diligenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 539, l. 228/2012

    Con riferimento all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 539, L. 228/12, si conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo.

    La disposizione è richiamata nell’atto di AGEA quale base della verifica relativa alla legittimità del debito e alla richiesta di autotutela.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile

    Il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea costituisce di regola un vizio di annullabilità e non di nullità, salvo che riguardi la stessa norma attributiva del potere, incompatibile e disapplicabile.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’autotutela non costituisce un rimedio obbligatorio per superare la definitiva inoppugnabilità del provvedimento; la ricorrente aveva invocato la riscrittura della disposizione, ma il TAR ha escluso che ne derivasse un obbligo di riesame nella fattispecie.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha escluso che la disposizione consentisse, nel caso concreto, le richieste di accertamento dell’obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo e di annullare o revocare gli atti.

  • art. 10-ter d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023

    il contenzioso pendente si estinguerà solo nei limiti delle vertenze transatte

    La procedura transattiva relativa ai debiti da prelievo supplementare non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere; gli effetti estintivi e la perdita di efficacia degli atti si producono solo dopo la transazione e nei limiti da essa coperti.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata esaminata alla luce della necessità di allegare e provare un danno concreto, il nesso causale e l’effettiva lesione risarcibile.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    È richiamato in relazione al Registro Nazionale dei Debiti nel quale era stato iscritto il debito da prelievo supplementare.

  • art. 1, comma 1, l. 119/2003

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità del prelievo, ma non ha condotto all’accoglimento delle censure.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione è stato invocato dalla ricorrente, ma non è stato ritenuto idoneo a imporre la riapertura di un rapporto definitivamente consolidato.

Massime di principio

  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità e non di nullità; la nullità ricorre soltanto quando l’atto sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto dell’Unione e quindi disapplicabile.
  • Un provvedimento amministrativo contrastante con il diritto dell’Unione europea deve essere impugnato nel termine decadenziale previsto dall’ordinamento nazionale; una volta divenuto definitivo per mancata o inesaurita impugnazione, non può essere rimesso in discussione come effetto automatico di una successiva sentenza della Corte di giustizia.
  • La formazione del giudicato, anche se derivante da una pronuncia processuale di perenzione, consolida gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato e impedisce di configurare, sulla sola base del diritto dell’Unione europea, un obbligo dell’amministrazione di esercitare l’autotutela e ritirare gli atti esecutivi fondati su quel provvedimento.
  • Le sentenze della Corte di giustizia che accertano l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di specifici criteri di riassegnazione o rimborso non impongono automaticamente la riapertura di posizioni individuali definitivamente consolidate, quando non incidano sulla norma attributiva del potere e sul provvedimento impositivo ormai inoppugnabile.
  • L’istituzione legislativa di una procedura transattiva per controversie pendenti non determina di per sé la cessazione della materia del contendere: il giudizio resta pendente sino alla conclusione della transazione e gli effetti estintivi operano soltanto nei limiti della controversia effettivamente transatta.
  • La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione è inammissibile per genericità quando non individui concretamente l’attività lesiva, il danno subito, il nesso causale e l’ammontare richiesto, né fornisca almeno un principio di prova circa l’effettiva spettanza di somme restitutorie o risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneNullità del provvedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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