Cassazione Penale, Sentenza n. 26871/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza penale (lesioni volontarie aggravate, art. 585 c.p.) ritenuta inammissibile per tardività dalla Corte d'appello di Campobasso. Il ricorrente ha dedotto che, sebbene il deposito cartaceo in cancelleria sia avvenuto il giorno successivo al termine utile (13/01/2023), lo stesso atto era stato previamente depositato per via telematica (PEC) il giorno precedente (12/01/2023), dunque tempestivamente, e che la Corte territoriale non ha considerato tale deposito telematico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il deposito telematico mediante PEC effettuato entro il termine e all'indirizzo indicato dal Tribunale sia valido e rilevante ai fini della tempestività dell'appello, e che pertanto la Corte d'appello di Campobasso abbia errato nel valutare solo il deposito cartaceo. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.
Norme richiamate
art. 585 c.p.
Norma che disciplina il reato di lesioni volontarie aggravate, richiamata come fattispecie contestata all'imputato.
art. 544 comma 3 c.p.p. e art. 585 comma 5 c.p.p.
Norme procedurali richiamate per il calcolo del termine di proposizione dell'appello: hanno portato alla determinazione del termine finale (12/01/2023) e l'accertamento che il deposito cartaceo era avvenuto il giorno successivo; la Cassazione ha valorizzato però il deposito telematico effettuato entro il termine.
Massime di principio
- Il deposito telematico (PEC) effettuato entro il termine utile e all'indirizzo PEC indicato dal giudice è valido e rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione, anche se la copia cartacea viene depositata successivamente.
- La valutazione della tempestività dell'impugnazione deve tener conto dei depositi telematici: la sola verifica del deposito cartaceo in cancelleria può portare ad errori di valutazione e a dichiarazioni ingiustificate di inammissibilità.
- È essenziale che il difensore conservi le ricevute di consegna/avvenuta trasmissione della PEC (data e ora) per dimostrare la tempestività in caso di contestazioni.
- In caso di erronea dichiarazione di tardività quando esiste un deposito telematico tempestivo, la Corte di legittimità annulla la decisione e rinvia per un nuovo giudizio territoriale.
- Prassi consigliata: verificare sempre l'indirizzo PEC indicato per l'incombenza, rispettare gli orari di trasmissione riconosciuti e, se possibile, segnalare al giudice il deposito telematico allegando le ricevute per evitare contestazioni sulla tempestività.
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