Sentenza n. 11441/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio N. 00392/2025 REG.PROV.COLL. N. 02828/2023 REG.RIC. pubblicata il 09/01/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento delle spese di giudizio liquidate dalla sentenza del TAR Lazio n. 392/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 392/2025, divenuta giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 750,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore della parte ricorrente con distrazione delle somme in favore dei difensori antistatari. La sentenza era stata notificata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato il 29 gennaio 2025 ed era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. È stata quindi dedotta l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesta l'esatta esecuzione della pronuncia, con pagamento delle spese legali liquidate e nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione della parte della sentenza relativa alla condanna alle spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, l'idoneità del titolo all'esecuzione, la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione e l'assenza di pagamento da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di conformarsi alla sentenza e di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, gli importi liquidati a titolo di spese giudiziali e accessori. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato, senza compenso, attribuendogli 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi dalla presentazione di apposita istanza e dalla verifica dell'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione della sentenza non adempiuta e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 112 c.p.a.
Consente di chiedere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato; il ricorso è stato proposto per ottenere il pagamento delle spese giudiziali liquidate nel titolo esecutivo.
art. 475 c.p.c.
attestazione di conformità all’originale ex art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza azionata con attestazione di conformità all'originale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della parte di una sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, anche quando tali spese siano liquidate in favore della parte vittoriosa con distrazione in favore dei suoi difensori antistatari.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione, e della scadenza del termine di 120 giorni senza pagamento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine ulteriore decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e alla presentazione di un'apposita istanza della parte vittoriosa.
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