Cassazione Civile, Sentenza n. 23692/2020 del 28/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che, in appello, aveva ritenuto non applicabile l'esenzione dal contributo unificato all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 10, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nel testo anteriore alla modifica del 2009), nonché omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). In via pregiudiziale prospettava anche questione di incostituzionalità degli artt. richiamati per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di incostituzionalità per mancanza di specificazione e argomentazione. Ha riqualificato il motivo come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e ha confermato il principio che l'esenzione dal contributo unificato prevista da art. 23, comma 10, L. 24/11/1981 n. 689 (e l'art. 10, comma 1, DPR 115/2002 nel testo anteriore alla modifica) si applica esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 22 L. 689/1981) e non al giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). Perciò il mancato riconoscimento dell'esenzione nel caso di specie non è viziato. Ha compensato le spese processuali per la novità della questione e ha rilevato l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 23, comma 10
art. 23, comma 10, Legge 24 novembre 1981 n. 689
L'esenzione da tasse e imposte disciplinata si applica esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non può essere estesa per analogia all'opposizione all'esecuzione; deve essere interpretata in senso restrittivo
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 10, comma 1 (testo anteriore alla modifica del 2009)
art. 10, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 212, L. 23 dicembre 2009 n. 191)
L'esenzione dal contributo unificato richiamata si applica con riferimento al giudizio previsto dalla L. 689/1981 (opposizione all'ordinanza-ingiunzione) e non ai procedimenti di opposizione all'esecuzione; la norma è eccezionale e va interpretata restrittivamente
Codice di procedura civile, art. 615, comma 1
art. 615, comma 1, cod. proc. civ.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione disciplinato dal cod. proc. civ. è un procedimento diverso e autonomo rispetto all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione; per ciò non rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dalla L. 689/1981
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (nn. 3 e 5)
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
La Corte ha riqualificato il motivo: da un'invocazione di omesso esame (n. 5) a vizio di violazione di legge (n. 3) quando dalla struttura del motivo sia identificabile il tipo di errore denunciato; l'erronea intitolazione non preclude la riqualificazione
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 24
La deduzione di incostituzionalità avanzata dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente inammissibile per assenza di argomentazione e di indicazione del "tertium comparationis"; i parametri costituzionali devono essere specificati e motivati
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte prende atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie o fiscali previste per specifici procedimenti (come l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione) vanno interpretate in modo restrittivo e non si estendono per analogia a procedimenti disciplinati da norme diverse (es. opposizione all'esecuzione)
- Una questione di incostituzionalità deve essere formulata con precisi termini, parametri e argomentazioni: mere evocazioni di violazioni costituzionali sono inammissibili
- L'erronea intitolazione del motivo di ricorso in Cassazione non impedisce la riqualificazione del vizio denunciato se, dalla sua articolazione, il tipo di errore è chiaramente identificabile
- La discrezionalità del legislatore nel differenziare trattamenti fiscali/processuali giustifica differenze di disciplina purché razionali; oneri processuali collegati alla tutela sono compatibili con il diritto di difesa
- In caso di questioni di novità giuridica la Corte può compensare le spese e riconoscere obblighi accessori relativi al contributo unificato
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