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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36743/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/06/2023 del giudice dell'esecuzione che ha rigettato la richiesta di cumulo unitario delle pene ai sensi degli artt. 73 e 80 c.p. relative a cinque diverse sentenze. In particolare il ricorrente chiedeva di includere nella determinazione delle pene concorrenti la pena per il reato di associazione mafiosa (pena 5), sostenendo che la sua condotta associativa si era interrotta con l'arresto del 2005 (detenzione continua in regime 41-bis) e che le date formalmente indicate (2002-2013) si riferivano al sodalizio nel suo complesso e non alla posizione specifica del detenuto. Inoltre il ricorrente contestava la mancata applicazione della riduzione ulteriore di un sesto ex art. 442, comma 2-bis c.p.p. (beneficio per mancata impugnazione), introdotta dal d.lgs. n.150/2022, con riferimento al reato sub 1.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio dei cumuli parziali quando ci sono reati commessi in momenti diversi rispetto all'espiazione e la necessità di valutare criteri alternativi (data di commissione vs inizio esecuzione) privilegiando la soluzione meno gravosa per il condannato; nel caso specifico la pena per associazione mafiosa era stata accertata fino al 29/07/2013, successiva rispetto all'esecuzione delle altre pene, pertanto non era possibile includerla nel cumulo unitario richiesto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: pur riconoscendo che l'art. 442, comma 2-bis c.p.p. ha natura sostanziale e può applicarsi ai procedimenti ancora pendenti alla sua entrata in vigore, la novella è intervenuta dopo la lettura del dispositivo della sentenza di appello (22/09/2022) e non era applicabile al caso concreto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 cod. pen.

    Norma sul cumulo unitario delle pene: invocata dal ricorrente come base per ottenere la sommatoria di pene, ma l'ordinanza è fondata sul criterio dei cumuli parziali e sulle modalità di applicazione in presenza di reati commessi in epoche diverse

  • art. 80 cod. pen.

    Riferimento al cumulo della pena quando vi sono più condanne; valutato insieme all'art. 73 nell'istanza di cumulo unitario

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore applicabile nella formazione del cumulo parziale; richiamato dalla Corte come parametro da considerare nella determinazione complessiva delle pene

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che impone al pubblico ministero di computare, nella determinazione della pena da eseguire, solo la custodia cautelare subita e le pene espiate successivamente alla commissione del reato; la Corte ne sottolinea la ratio di evitare un 'credito di pena' che incentiverebbe la commissione di nuovi reati

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione ulteriore di un sesto per mancata impugnazione della sentenza; la Corte ne riconosce la natura sostanziale (applicabile in generale ai procedimenti pendenti), ma ritiene la norma non applicabile al caso specifico perché è entrata in vigore dopo la lettura del dispositivo della sentenza di appello

  • art. 41-bis legge 26/07/1975, n. 354

    Regime di detenzione speciale: richiamato dal ricorrente per dimostrare l'interruzione di ogni apporto associativo dal 2005; la Corte valuta comunque le date di accertamento del reato per l'intero sodalizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese processuali

Massime di principio

  • Quando vi sono condanne per reati commessi in tempi diversi occorre formare cumuli parziali: separare le pene riferite a reati commessi fino alla data di riferimento e quelle riferite a reati successivi, verificando le conseguenze concrete di ciascun criterio
  • Se più criteri di imputazione delle pene sono legittimi (data di commissione vs data di inizio esecuzione), deve essere privilegiata la soluzione meno gravosa per il condannato
  • L'art. 657 c.p.p. vieta di computare pene o periodi di custodia che precedono la commissione del reato per il quale si determina la pena da eseguire, per evitare un incentivo a delinquere
  • Il regime di detenzione (es. 41-bis) può supportare l'affermazione di inattività associativa, ma non annulla automaticamente accertamenti temporali relativi alla partecipazione all'associazione se tali accertamenti indicano una durata fino a data successiva all'arresto
  • L'art. 442, comma 2-bis c.p.p. ha natura sostanziale e può operare per procedimenti ancora pendenti alla sua entrata in vigore, ma non è applicabile se la lettura del dispositivo della condanna è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma
  • In casi analoghi verificare sempre le date rilevanti: data di commissione dei reati, data di inizio dell'esecuzione, data di lettura del dispositivo e data di entrata in vigore di eventuali norme modificative

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