Sentenza n. 1655/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di diniego della conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Bologna, II Sez. Cat -OMISSIS-, in data 12.01.2023 e notificato al ricorrente il 08.05.2023; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguenziale per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro-attesa occupazione, emesso dal Questore di Bologna il 12 gennaio 2023 e notificato l’8 maggio 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2013 a tredici anni per ricongiungersi alla madre regolarmente soggiornante e titolare di permessi per motivi familiari fino al raggiungimento della maggiore età, ha impugnato il diniego della conversione del titolo di soggiorno. Il provvedimento era fondato sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ritenuta causa ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 27, 29, 30, 31 e 97 Cost., dell’art. 8 CEDU, dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, lamentando automatismo nella valutazione della pericolosità, omessa considerazione della rideterminazione della pena e della sospensione condizionale, mancato esame dei legami familiari, carenza o incongruità della motivazione e difetto d’istruttoria. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere e violazione dell’art. 1 l. 1423/1956, come sostituito dal d.lgs. 159/2011, per difetto dei presupposti, contraddittorietà, motivazione apparente e ingiustizia manifesta, contestando anche l’individuazione della categoria di pericolosità alla quale sarebbe stato ricondotto.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente e respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la condanna definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 rientri tra le cause ostative previste dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e non sia compresa nell’automatismo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88/2023, riferito ad altre fattispecie. Ha inoltre escluso che il Questore si sia limitato a richiamare la condanna: il provvedimento avrebbe svolto una valutazione concreta della pericolosità e un bilanciamento con la tutela dei legami familiari, considerando che il ricorrente, pur potendo inserirsi nel contesto sociale, si era dedicato ad attività illecite. Il TAR ha valorizzato anche le risultanze del percorso di messa alla prova e delle relazioni dei servizi, che descrivevano condotte aggressive e trasgressive, scarso impegno e discontinuità nell’attività scolastica e lavorativa, insufficiente consapevolezza della condotta e mancata elaborazione critica del reato. Ha quindi ritenuto legittimo il diniego e respinto il ricorso. Ha condannato il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990, che senza dubbio rientra nelle cause ostative di cui all’art. 4, comma 3, del T.U. 286/98, e rispetto al quale l’automatismo espulsivo non può essere considerato illegittimo, neanche alla luce dei principi affermati dalla Corte cost. n. 88/2023.
La condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 costituisce una causa ostativa al soggiorno e, secondo il TAR, non rientra nelle fattispecie per le quali la sentenza costituzionale n. 88/2023 ha eliminato l’automatismo ostativo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Risulta, inoltre, dal provvedimento impugnato che l’Autorità ha effettuato un concreto e corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento dal territorio nazionale del soggetto condannato in via definitiva per gravi reati in materia di stupefacenti e l’interesse alla tutela del nucleo familiare, avendo l’Autorità evidenziato che il ricorrente, nonostante fosse regolarmente soggiornante per motivi familiari e nelle condizioni di potersi ben inserire nel contesto sociale, ha preferito dedicarsi ad attività illecite inerenti agli stupefacenti, sicché è evidente che l’Autorità non si è limitata a richiamare la sentenza di condanna per reato ostativo.
Nel diniego relativo a uno straniero con legami familiari in Italia l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e bilanciare l’interesse alla tutela familiare con quello alla sicurezza e all’ordine pubblico; tale obbligo è soddisfatto se l’atto considera gli elementi specifici della condotta e della situazione personale, senza fondarsi sul solo dato della condanna.
art. 1 l. 1423/1956
Giova rilevare che, come ribadito dalla giurisprudenza del locale TAR con sentenza n. 1668/2010 (che richiama Cons. Stato, VI, n. 3963/2009) “ai sensi dell’art. 1 della legge 1423/1956, il giudizio di pericolosità sociale, alla base di un diniego di permesso di soggiorno, non si fonda necessariamente su reati già accertati, potendo desumersi da qualsivoglia elemento di fatto e dunque anche da elementi indiziari, e anche da semplici denunce, purché gli indizi siano tali da indurre ad un oggettivo giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto”.
Il giudizio di pericolosità sociale può basarsi su elementi di fatto anche indiziari o su denunce, purché abbiano consistenza sufficiente a fondare un giudizio prognostico oggettivo sulla pericolosità.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990, che senza dubbio rientra nelle cause ostative di cui all’art. 4, comma 3, del T.U. 286/98, e rispetto al quale l’automatismo espulsivo non può essere considerato illegittimo, neanche alla luce dei principi affermati dalla Corte cost. n. 88/2023.
La condanna per la fattispecie prevista dal comma 1 dell’art. 73 è stata ritenuta riconducibile alla causa ostativa dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, non incisa dalla pronuncia costituzionale richiamata.
Massime di principio
- Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno fondato su una condanna per un reato ostativo deve considerare la specifica fattispecie penale: l’eliminazione costituzionale dell’automatismo riferito a determinate condanne non si estende, per ciò solo, a fattispecie diverse che restano comprese nell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
- Quando lo straniero ha legami familiari in Italia, il diniego del titolo di soggiorno richiede una valutazione concreta della pericolosità e un bilanciamento tra tutela della vita familiare e interessi di sicurezza e ordine pubblico; è legittimo il provvedimento che dimostri di aver considerato elementi specifici della condotta e della situazione personale, e non si limiti a richiamare la condanna.
- La pericolosità sociale rilevante ai fini del diniego del permesso di soggiorno può essere desunta anche da elementi indiziari o da denunce, purché questi siano idonei a fondare un giudizio prognostico oggettivo sulla pericolosità del soggetto.
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