Tribunale, Sentenza T-409/24
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 24 September 2025. — Al-Aqeelah Takaful Insurance Company v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted against Syria – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Action for annulment – Time limit for bringing proceedings – Partial inadmissibility – Obligation to state reasons – Error of assessment – Right to property – Freedom to conduct a business – Proportionality. — Case T-409/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una compagnia assicurativa siriana contro il suo mantenimento nelle liste UE di congelamento dei fondi. Ha escluso l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti di base del 2012 e 2013 per tardività e ha ritenuto legittimi gli atti del 2024 che confermavano la sanzione. Decisivi, per il Tribunale, la sufficiente motivazione, la solidità degli elementi probatori sull’associazione con il regime siriano e l’assenza di violazioni dei diritti di proprietà, di impresa e del principio di buona amministrazione.
Mantenimento di una società siriana nelle liste UE di congelamento fondi per associazione con il regime siriano e con persone soggette a misure restrittive; legittimità delle motivazioni, della base fattuale e della proporzionalità delle sanzioni.
La questione giuridica
Se il Consiglio potesse legittimamente mantenere la ricorrente nelle liste UE di congelamento dei fondi sulla base dell’associazione con il regime siriano e con persone già soggette a misure restrittive, se la motivazione fosse sufficientemente precisa, se la decisione fosse sorretta da un complesso probatorio affidabile e se il congelamento fosse proporzionato rispetto ai diritti di proprietà e alla libertà di impresa, oltre che conforme al principio di buona amministrazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso contro gli atti di base del 2012 e del 2013, ma ha esaminato nel merito gli atti del 2024 che mantenevano la società nelle liste. Ha affermato che la motivazione era sufficientemente chiara e precisa, che il Consiglio disponeva di un complesso probatorio affidabile e coerente a sostegno dell’assunto che la società fosse detenuta e gestita da imprenditori legati al regime siriano, anche soggetti a sanzioni, e che il congelamento dei fondi non era sproporzionato né lesivo del principio di buona amministrazione. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 5(4) TUE
- Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52(1) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2011/273/CFSP
- Regolamento (UE) n. 442/2011
- Decisione 2011/782/CFSP
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Decisione 2013/255/CFSP
- Decisione (CFSP) 2024/1510
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517
- Decisione di esecuzione (CFSP) 2024/380
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/362
- Articolo 28(1) Decisione 2013/255/CFSP
- Articolo 15(1)(a) Regolamento (UE) n. 36/2012
- Articolo 24 Decisione 2013/255/CFSP
- Articolo 34 Decisione 2013/255/CFSP
- Articolo 32(4) Regolamento (UE) n. 36/2012
- Regole di procedura del Tribunale, articoli 59, 60, 76(d), 106(3)
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 21 e 56
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Mantenimento di Al-Aqeelah Takaful Insurance Company nelle liste UE di congelamento dei fondi
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dinanzi al Tribunale avverso atti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria. La ricorrente, una compagnia assicurativa stabilita a Damasco, contestava sia gli atti di base sia gli atti del 2024 che ne avevano mantenuto il nominativo nelle liste UE.
Fatti e procedimento
La società ricorrente opera nei settori delle assicurazioni mediche, di viaggio e auto. Il Consiglio aveva inizialmente introdotto misure restrittive contro la Siria con la decisione 2011/273/CFSP e con il regolamento n. 442/2011, poi sostituiti da successivi atti, tra cui la decisione 2013/255/CFSP e il regolamento n. 36/2012.
Nel 2024 il Consiglio aveva prima inserito il nome della società nelle liste con la decisione di esecuzione 2024/380 e il regolamento di esecuzione 2024/362, poi aveva confermato e precisato la motivazione con la decisione (CFSP) 2024/1510 e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517. La società aveva chiesto l’annullamento anche degli atti di base e il Consiglio eccepiva, quanto a questi ultimi, la tardività del ricorso e l’assenza di interesse ad agire.
Inammissibilità parziale del ricorso contro gli atti di base
Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato irricevibile la domanda di annullamento della decisione 2013/255 e del regolamento n. 36/2012. Ha ricordato che, ai sensi del sesto comma dell’articolo 263 TFUE, il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione dell’atto e, nel caso di specie, era ampiamente scaduto quando il ricorso è stato proposto nell’agosto 2024.
Il Tribunale ha inoltre precisato che la società non aveva articolato alcuna eccezione di illegittimità contro gli atti di base; di conseguenza, la declaratoria di irricevibilità di tali atti non pregiudicava il controllo di legittimità sugli atti del 2024.
Motivazione degli atti impugnati
La ricorrente sosteneva che la motivazione fosse vaga e non le consentisse di comprendere perché fosse stata mantenuta nelle liste. Contestava in particolare:
- il mancato riferimento al suo ruolo nell’economia siriana;
- l’imprecisione sul soggetto indicato come "Aji Najib Ibrahim" / "Ali Najib Ibrahim";
- l’uso dell’espressione "such as", che non identificava gli altri imprenditori rilevanti;
- l’incertezza sul fatto che il Consiglio avesse fondato il listing su uno o più criteri di cui all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255.
Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Essa indicava chiaramente che la società era stata mantenuta nelle liste sia per il suo legame con il regime siriano sia per il suo legame con persone soggette a misure restrittive. Il richiamo a documenti esterni, in particolare WK 3625/2024, consentiva inoltre di individuare gli imprenditori e gli azionisti rilevanti. L’errore materiale sul nome di Ibrahim è stato ritenuto non decisivo, poiché la ricorrente aveva comunque compreso a chi si riferisse la misura.
Base fattuale e criteri di inserimento nelle liste
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive deve verificare se la decisione sia fondata su una base fattuale sufficientemente solida. Il Consiglio aveva prodotto un insieme di elementi, tra cui articoli di stampa e altre fonti disponibili in rete, volti a dimostrare che la società era detenuta e gestita da imprenditori legati al regime siriano, in particolare da Ali Najib Ibrahim, nonché da altri soggetti come Darwish, al-Droubi, Deeb e il gruppo Dashti.
Il Tribunale ha ritenuto affidabili tali fonti, sottolineando che:
- alcune provenivano da testate considerate attendibili per l’informazione economica sulla Siria;
- le percentuali di partecipazione azionaria e i ruoli societari erano corroborati da più articoli;
- alcuni dei soggetti menzionati risultavano già iscritti nelle liste UE per il sostegno al regime siriano.
Ha quindi concluso che il complesso probatorio era specifico, preciso e coerente, e che la tesi secondo cui la società era "owned and operated" da imprenditori associati al regime trovava adeguato supporto fattuale.
Valutazione dell’errore di შეფასazione
La ricorrente sosteneva che il Consiglio avesse attribuito rilievo a una partecipazione azionaria minoritaria di Ibrahim, inferiore al 5%, e che ciò non potesse giustificare il listing della società. Il Tribunale ha respinto tale argomento osservando che:
- il concetto di "ownership" non richiede una partecipazione di maggioranza;
- il termine "operated" include anche il controllo o l’influenza esercitata tramite ruoli societari e collegamenti con altri amministratori;
- il Consiglio non si era basato solo su Ibrahim, ma su un insieme più ampio di imprenditori vicini al regime.
Il Tribunale ha pertanto escluso l’errore di valutazione e ha ritenuto che il mantenimento nelle liste fosse fondato sui criteri di associazione con il regime siriano e di associazione con persone soggette a misure restrittive.
Proporzionalità e diritti fondamentali
La ricorrente invocava la violazione degli articoli 16 e 17 della Carta, nonché l’asserita incompatibilità della misura con l’articolo 24 della decisione 2013/255 e con i diritti garantiti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
Il Tribunale ha ribadito che il congelamento dei fondi è una misura cautelare, temporanea e reversibile, prevista dalla legge, non confiscatoria e finalizzata a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, ossia la protezione dei civili e la pace e sicurezza internazionali. Ha inoltre ricordato che misure meno restrittive, come autorizzazioni preventive o controlli ex post sull’uso dei fondi, sarebbero meno efficaci per evitare aggiramenti.
Quanto alle specifiche circostanze della ricorrente, il Tribunale ha osservato che i suoi statuti consentivano almeno in parte di modificare la compagine sociale e la governance, sicché non era dimostrata l’impossibilità di adeguarsi. Ha infine escluso la rilevanza dell’articolo 24 della decisione 2013/255 per contestare un listing individuale e ha rilevato che l’Unione non è parte del Patto internazionale richiamato.
Principio di buona amministrazione
La ricorrente lamentava che il Consiglio non avesse esaminato con cura le osservazioni inviate il 3 aprile 2024 e non avesse verificato criticamente i documenti prodotti. Il Tribunale ha ricordato che, in materia di misure restrittive, il Consiglio deve esaminare attentamente e imparzialmente gli elementi rilevanti, ma non è tenuto a rispondere puntualmente a tutte le osservazioni prima dell’adozione degli atti.
Nel caso concreto, il Tribunale ha considerato che le osservazioni della società non introducevano fatti nuovi rispetto al dossier già esaminato e che l’errore materiale sul nome del soggetto menzionato non era tale da integrare una violazione del principio di buona amministrazione.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese, conformemente alla richiesta del Consiglio.
Principi desumibili
La pronuncia conferma che, nelle misure restrittive contro la Siria, il Consiglio può fondare il mantenimento in lista su un insieme di elementi indiziari relativi a partecipazioni azionarie, ruoli societari e collegamenti con soggetti già sanzionati, purché il complesso probatorio sia affidabile e coerente. Ribadisce altresì che il controllo giurisdizionale deve verificare la solidità fattuale della decisione, mentre la motivazione non deve esaurire ogni dettaglio né rispondere a ogni osservazione della parte interessata.
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