Sentenza del 11/03/2022 n. 7981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento ICI anno 2004: la Fondazione aveva chiesto riconoscimento della riduzione del 50% per inagibilità di alcuni immobili e l'esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i). Il Comune, soccombente in appello, propose ricorso per cassazione (con istanza di rimessione in termini per tardività) deducendo carenza probatoria, errata interpretazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per enti non commerciali e profili di incostituzionalità rispetto a norme succedutesi (L. n. 248/2005, D.L. n. 223/2006).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rigettando l'istanza di rimessione in termini. La Corte ha ricordato che il termine per proporre il ricorso (art. 327 c.p.c.) decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza in cancelleria e non dall'avvenuta comunicazione della stessa, e che un errore di diritto sul punto non giustifica la rimessione. Il Comune è condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali + Euro 200,00 per esborsi, più spese generali e accessori) e sussiste l'obbligo, ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza in cancelleria; la mancata comunicazione da parte della cancelleria non sospende o rinvia tale decorrenza.
art. 184-bis c.p.c.
Consente la rimessione in termini in caso di decadenze processuali anche esterne, ma non giustifica la rimessione quando la decadenza derivi da errore di diritto imputabile alla parte o al difensore.
art. 2967 c.c.
Norma sullo svolgimento dell'onere della prova; il Comune deduceva mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Fondazione, ma la Corte non ha deciso il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Dispositivo normativo che disciplina l'esenzione per specifiche categorie di enti/immobili; il Comune contestava l'applicabilità dell'esenzione in assenza di prova dei presupposti oggettivi e soggettivi e in relazione alla concreta attività svolta dall'ente; la Corte di legittimità non ha esaminato il merito della interpretazione perché ha escluso l'ammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 8
Riferito dal Comune in relazione al mancato rilievo dell'infondatezza della richiesta di agevolazione per carenza di prova; anche questo profilo non è stato esaminato nel merito dalla Corte per inammissibilità del ricorso.
L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 7, comma 2-bis
Norma richiamata dal Comune con rilievi di possibile illegittimità costituzionale e di conflitto con le regole comunitarie sugli aiuti di stato; la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza di tali censure a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.L. n. 223/2006, art. 39
Norma richiamata nelle censure di illegittimità costituzionale e contrasto con normativa comunitaria; non esaminata nel merito dalla Corte per ragioni procedurali.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater)
Prevede il regime di maggiorazione del contributo unificato per i ricorsi successivi al 30/1/2013; la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)
Regolamenta il contributo unificato e la maggiorazione per determinati ricorsi; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso in Cassazione (art. 327 c.p.c.) decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza in cancelleria e non dalla comunicazione alle parti: la mancata comunicazione non sospende il termine.
- La rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. può essere riconosciuta per decadenze dovute a eventi estranei, ma non quando la decadenza dipende da un errore di diritto della parte o del suo difensore.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice non entrerà nel merito delle questioni sostanziali (es. legittimità dell'esenzione fiscale o carico della prova).
- In controversie tributarie relative ad agevolazioni/esenzioni, grava sul richiedente l'onere di provare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma; tuttavia la valutazione probatoria può essere pronunciata solo se il giudice del merito e/o il giudice di legittimità ammettono il ricorso.
- La soccombenza in Cassazione comporta condanna alle spese e, se sussistono i presupposti normativi, l'obbligo del versamento della maggiorazione del contributo unificato prevista dal DPR 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 mar 2022Sentenza del 11/03/2022 n. 66 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 11 mar 2022Sentenza del 11/03/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 11 mar 2022Sentenza del 11/03/2022 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 mar 2022Sentenza del 11/03/2022 n. 648 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 11 mar 2022Sentenza del 11/03/2022 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 mar 2022Sentenza del 11/03/2022 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →