Cassazione Penale, Sentenza n. 29301/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2022 che ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati ma ha rigettato la continuazione con riferimento ad ulteriori tre sentenze di bancarotta e ad una truffa. Il ricorrente contestava: (i) errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. e motivazione manifestamente illogica per travisamento della prova nella determinazione del tempus e del locus commissi delicti (la truffa sarebbe stata consumata a Milano e Como, non a Pistoia); (ii) esclusione della contiguità cronologica tra reati di bancarotta, dovuta al fatto che il giudice dell'esecuzione ha considerato le date delle sentenze dichiarative del fallimento anziché le date di commissione delle condotte (omessa tenuta della contabilità), rilevanti ai fini della valutazione dell'identità del disegno criminoso (condotte iniziate indicativamente nel novembre 2008 e protratte fino al 2010, con un fallimento dichiarato nel dicembre 2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati, rilevando carenze motivazionali e taluni richiami di dati errati nell'ordinanza impugnata. Ha affermato che, per i reati di bancarotta fraudolenta, ai fini della contiguità cronologica va considerata la data di commissione della condotta e non la data della dichiarazione di fallimento. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Como per nuovo giudizio, in diversa persona fisica, affinché il giudice dell'esecuzione riconsideri l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. attenendosi ai principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui si attiene il giudice dell'esecuzione per valutare la domanda di riconoscimento della continuazione; la Corte ordina al giudice di riesaminare l'istanza secondo i principi indicati.
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione tra reati (identità del disegno criminoso); il ricorso denunciava erronea applicazione/valutazione degli indici di continuità e della motivazione relativa a tempus e locus.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 03/07/2013
Corte costituzionale, n. 183/2013
Principio che impone il rinnovo del giudizio davanti a diverso giudice (astensione del giudice che ha già pronunciato in precedenza), applicato dalla Cassazione nel rinvio.
Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019 (Baldini)
Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194
Giurisprudenza che stabilisce che, ai fini della contiguità cronologica tra reati di bancarotta fraudolenta, rileva la data di commissione della condotta e non la data della sentenza dichiarativa del fallimento.
Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010 (Sica)
Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353
Ulteriore pronuncia di legittimità che conferma l'indicazione della data di commissione della condotta come indice rilevante per la contiguità cronologica nei reati fallimentari.
Massime di principio
- Per la valutazione della continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, occorre considerare la data di effettiva commissione delle condotte (es. omissione della tenuta della contabilità) e non la data della dichiarazione o della sentenza di fallimento.
- Il 'locus commissi delicti' deve essere individuato in base ai luoghi in cui sono stati posti in essere gli artifici e i raggiri (ovvero dove si sono realizzati gli elementi materiali del reato), non semplicemente in base al domicilio dichiarato della persona offesa.
- La decisione sulla continuazione richiede una motivazione esaustiva e l'esame degli indici pertinenti (temporalità, identità del disegno criminoso, modalità operative, unicità dei mezzi o scopi); omissioni o errori fattuali possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- In sede di riesame ex art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve accertare con precisione tempi e luoghi delle condotte contestate e confrontarli con gli altri reati per valutare la continuità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
- Se il giudice che ha pronunciato l'ordinanza precedente ha già esaminato la stessa questione, il rinvio deve essere ad altro giudice in ottemperanza alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013.
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