Sentenza n. 1030/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota prot. n. 11270 del 03.07.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
La ricorrente, quale genitore della minore, ha impugnato l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto della minore all'insegnante specializzato per l'intero orario scolastico di 30 ore, con condanna dell'amministrazione all'assegnazione del sostegno con rapporto 1:1. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato la redazione del PEI. Successivamente, la difesa ha comunicato che l'amministrazione, dopo la notifica del decreto monocratico cautelare, aveva redatto il PEI per un numero di ore adeguato alla patologia e aveva assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza. È stato inoltre riferito che la medesima parte aveva impugnato autonomamente il PEI in altro giudizio, definito con sentenza per cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione scolastica aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, mediante la redazione del PEI con un numero di ore adeguato e l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza con rapporto 1:1. Il giudice ha dato atto che il medesimo esito era già stato dichiarato nell'altro giudizio relativo al PEI, autonomamente instaurato anziché mediante motivi aggiunti nel presente processo. Le spese sono state compensate, per evitare duplicazioni rispetto al giudizio successivo avente a oggetto il medesimo bene della vita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata; la sentenza richiama l'istituto senza indicare espressamente la disposizione.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Costituiscono, insieme alla normativa nazionale richiamata, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Fornisce la base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta misure che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale dedotta, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'impugnazione.
- In una controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico, la redazione di un PEI conforme alle esigenze dell'alunno e l'assegnazione dell'insegnante per l'intero orario di frequenza con rapporto 1:1 soddisfano la pretesa sostanziale relativa alla copertura integrale del sostegno.
- Quando due giudizi autonomi riguardano il medesimo bene della vita e uno di essi è già stato definito per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese nel giudizio successivo può tenere conto dell'esigenza di evitare indebite duplicazioni.
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