Cassazione Civile, Ordinanza n. 01845/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due fideiussori per il saldo debitore di un conto corrente intestato alla società garantita. Gli opponenti hanno contestato il decreto dinanzi al tribunale e poi in appello, deducendo, tra l'altro: l'usurarietà del rapporto per la necessità di includere nel TEG la commissione di messa a disposizione fondi; la nullità dei contratti di apertura di credito per difetto di forma e per asserita mancanza di valida disciplina degli affidamenti; la violazione della disciplina sulla capitalizzazione e della delibera CICR del 2000; l'illegittimità dell'anatocismo applicato dal 1 gennaio 2014; il mancato accoglimento dell'istanza di CTU; e la nullità delle clausole relative alle commissioni di affidamento. La Corte d'appello ha accolto solo il motivo relativo alla capitalizzazione trimestrale post 1.1.2014, rideterminando il credito della banca, ma ha comunque confermato la condanna dei fideiussori per la minor somma. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto sei censure, tutte attinenti a usura, validità delle aperture di credito, anatocismo, prova del credito, CTU e commissioni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. I ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata, ma non avevano depositato in cassazione la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha ribadito che tale omissione comporta improcedibilità e che il vizio non è sanabile né dalla presenza della copia della sentenza nel fascicolo d'ufficio né dalla mancata contestazione della controparte. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
norma richiamata come base dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il ricorrente che dichiari la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne la relata; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso
art. 331 c.p.c.
richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria del credito
art. 325, comma 2, c.p.c.
usato per verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve
L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2
richiamata nei motivi di ricorso in tema di usura
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24
richiamato nei motivi di ricorso in tema di usura
D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, comma 2, conv. in L. 2/2009
richiamato nei motivi di ricorso in tema di usura e commissioni bancarie
art. 644 c.p.
nel testo del ricorso compare verosimilmente per refuso al posto dell'art. 644 c.p.; richiamato in relazione all'usura
art. 117 TUB
invocato per la dedotta nullità dei contratti di apertura di credito; la Corte d'appello aveva escluso la violazione perché i contratti risultavano sottoscritti
art. 4 d.lgs. 385/1993
richiamato nel motivo di ricorso sulla forma e disciplina contrattuale bancaria
art. 120, comma 2, TUB
richiamato in tema di capitalizzazione degli interessi
art. 2 e 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000
invocati per contestare l'anatocismo e l'assetto del conto corrente
art. 1283 c.c.
richiamato in tema di anatocismo
artt. 1175, 1344, 1375 c.c.
richiamati nei motivi per sostenere la violazione di correttezza, nullità/elusione e buona fede nell'assetto degli interessi
art. 3 L. n. 287/1990
richiamato nel motivo relativo alla commissione di affidamento e alla possibile elusione concorrenziale
artt. 101 c.p.c. e 111 Cost.
invocati per censurare la decisione sul punto della prova delle poste illegittime e del contraddittorio
artt. 61, 191, 210 c.p.c.
richiamati nel motivo con cui si lamentava il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio
art. 119 d.lgs. 385/1983
richiamato per l'acquisizione/documentazione bancaria
artt. 1832 e 1827 c.c.
richiamati nel motivo relativo alla prova e all'estratto conto/rapporti bancari
art. 111-bis d.lgs. 385/1983
richiamato nel motivo sulle commissioni e clausole bancarie
art. 27-bis d.l. 24/01/2012, n. 1
richiamato nel motivo sulle commissioni di affidamento
art. 1421 c.c.
richiamato per la dedotta rilevabilità d'ufficio della nullità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente alla declaratoria di improcedibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare nel termine di legge la relata di notifica; in mancanza, il ricorso è improcedibile per difetto di un presupposto necessario al controllo della tempestività dell'impugnazione.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non è sanata né dalla presenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio né dalla mancata contestazione della controparte.
- La produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata non può essere sostituita da una successiva produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c., quando l'omissione abbia impedito il controllo preliminare della Corte.
- Le questioni di merito dedotte con il ricorso per cassazione non vengono esaminate se manca il necessario presupposto processuale della procedibilità del ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
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