Cassazione Civile, Ordinanza n. 28170/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L'avvocato aveva ottenuto in primo grado un decreto di pagamento per l'attività svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. Dinanzi al Tribunale di Parma ha proposto opposizione avverso il decreto nella parte in cui era stato disconosciuto il compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, ritenendo che non dovesse essere liquidata la sola fase di studio. In cassazione ha censurato la decisione deducendo la violazione dell'art. 12, comma 3, lett. c), d.m. 55/2014, nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la partecipazione ad un'udienza nella quale erano stati aperti il dibattimento e disposte le prove, con rinvio per l'inizio dell'istruttoria, integrasse comunque attività rientrante nella fase istruttoria o dibattimentale e quindi dovesse essere remunerata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nell'attività penale, la fase istruttoria o dibattimentale comprende espressamente anche attività procedimentali o processuali preliminari, rese in udienza e funzionali alla ricerca e formazione della prova; pertanto, nel caso concreto, la partecipazione all'udienza in cui il dibattimento era stato aperto e le prove ammesse non poteva essere esclusa dalla relativa liquidazione. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. 115/2002
Richiamato come norma del procedimento di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Richiamato come base dell'opposizione al decreto di pagamento.
art. 15 d.lgs. 150/2011
Richiamato in relazione al rito dell'opposizione al decreto di pagamento.
art. 12, comma 3, lett. c), d.m. 55/2014
La fase istruttoria o dibattimentale nel processo penale comprende anche richieste, scritti, partecipazioni o assistenze ad atti e attività istruttorie o processuali, anche preliminari, svolte in udienza e funzionali alla prova; la fase va quindi remunerata anche se l'attività si colloca in una fase antecedente all'istruttoria in senso stretto.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento penale, ai fini della liquidazione dei compensi del difensore, la fase istruttoria o dibattimentale non coincide soltanto con lo svolgimento pieno dell'istruttoria, ma comprende anche attività preliminari e udienze funzionali alla formazione della prova.
- Quando l'avvocato partecipa a un'udienza in cui il dibattimento viene aperto e vengono ammesse le prove, tale attività rientra normalmente nella fase istruttoria o dibattimentale e non può essere compensata come mera fase di studio.
- La liquidazione del compenso professionale deve seguire la concreta attività svolta e la corrispondente fase prevista dai parametri, non potendo essere esclusa la remunerazione di una fase solo perché l'istruttoria non si è ancora svolta integralmente.
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