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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del giudizio abbreviato di primo grado, l'aveva assolta per i fatti di bancarotta commessi prima del 20/12/2004 ma l'aveva condannata per due specifiche condotte distrattive poste in essere dopo la formale acquisizione della titolarità della farmacia (pagamenti a terzi e vitalizi), riconoscendo prevalenti le attenuanti generiche e commisurando le pene accessorie. In Cassazione la difesa ha dedotto cinque motivi: 1) nullità per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione in sede di giudizio abbreviato; 2) vizio e incongruità della motivazione e violazione del diritto al contraddittorio; 3) mancata prova dell'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza delle distrazioni); 4) eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; 5) prescrizione dei reati commessi tra il 2004 e il 2006.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti riproponessero in questa sede questioni già decidere dal giudice di merito e consistessero in una richiesta di rivalutazione dei fatti, ciò che è precluso alla Corte di legittimità se la motivazione di merito è logica e completa. Sul punto della genericità dell'imputazione è stato richiamato il principio per cui, dopo la scelta del rito abbreviato senza modifiche dell'accusa, non è ammessa l'eccezione di indeterminatezza salvo dimostrare che questa abbia impedito la difesa; nel caso la Corte ha ritenuto che la difesa abbia esercitato pienamente i propri diritti e che l'imputazione fosse sufficientemente specifica. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui esistono indici della consapevolezza e partecipazione della Marrari (deleghe a operare sui conti dal 2003, funzioni di direttore, emissione assegni, assunzione di debiti rilevanti con solo l'1% degli utili). Il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto infondato in ragione dell'aggravante del danno rilevante (art. 219 L.F.) che ha allungato i termini prescrizionali e delle sospensioni dei termini illustrate in sentenza. La Corte ha, infine, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 219 L.F. (Legge Fallimentare)

    art. 219 co. 1 e co. 2 n. 1 L.F.

    La presenza dell'aggravante del danno rilevante ai sensi dell'art. 219 L.F. comporta lo spostamento in avanti del termine prescrizionale; tale circostanza è stata utilizzata per escludere la prescrizione delle condotte contestate.

  • art. 40 cod. pen.

    menzionato come principio applicabile

    Il giudice ha ritenuto che la responsabilità per bancarotta possa derivare anche dall'omessa prevenzione dell'evento da parte dell'amministratore formale (secondo comma art. 40), quando l'azione distrattiva rimanga sostanzialmente invariata nei profili oggettivi e soggettivi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    La censura per vizio di motivazione deve essere circoscritta al controllo della presenza di un discorso giustificativo effettivo e non apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non viziata.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza: non costituisce violazione del principio la condanna per omissione impeditiva purché l'azione distrattiva resti la medesima nei suoi elementi essenziali.

  • art. 157, comma 2 cod. pen.

    Combinato con l'art. 219 L.F., è stato richiamato per il computo dei termini prescrizionali, con l'effetto di prolungare il termine a seguito dell'aggravante applicata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla ammenda fissata.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato limita la possibilità di eccepire in Cassazione la genericità o indeterminatezza dell'accusa: tale eccezione è ammissibile solo se si dimostra che ha effettivamente pregiudicato l'esercizio della difesa.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e completa; le critiche che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • La responsabilità per reati fallimentari può fondarsi anche su una condotta omissiva del titolare formale (omessa impedizione) quando vi siano elementi che dimostrino consapevolezza o partecipazione alla gestione (deleghe operative, operatività sui conti, assunzione di debiti, sproporzione tra utili e rischio economico).
  • Indici di fatto quali la delega a operare sui conti, la gestione diretta dei rapporti con terzi, la firma di assegni e l'assunzione di rilevanti esposizioni debitorie con una partecipazione agli utili minima costituiscono elementi idonei a fondare la prova della consapevolezza e della partecipazione alle distrazioni.
  • La prescrizione dei reati può essere sospesa o prorogata dall'applicazione di aggravanti che spostano il termine prescrizionale; occorre verificare la ricostruzione dei rinvii e delle sospensioni utilizzate dal giudice di merito.
  • I motivi di nullità o di vizio già dedotti e affrontati in appello, se riproposti in Cassazione senza nuovi elementi, sono in genere inammissibili.

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