Sentenza del 21/01/2015 n. 1011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di indagini bancarie della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato gli imponibili IVA, IRPEF e IRAP del contribuente per gli anni 1997-1999, imputando a ricavi i movimenti bancari ritenuti ingiustificati. La CTR aveva limitato l'accertamento al solo conto intestato al contribuente e aveva applicato una riduzione presuntiva del 15% per costi. L'Agenzia ha contestato sia il riconoscimento del giudicato sui conti intestati o cointestati a familiari, sia la deduzione presuntiva dei costi. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato la motivazione dell'avviso di accertamento e il mero richiamo al processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Agenzia, confermando che l'appello non aveva censurato in modo specifico il capo relativo all'esclusione dei conti dei familiari, con conseguente formazione del giudicato. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che le indagini bancarie possono riguardare anche conti cointestati o formalmente intestati a terzi, inclusi familiari, quando sussistano elementi sintomatici della riferibilità delle movimentazioni al contribuente. Ha inoltre escluso la possibilità di dedurre automaticamente costi presuntivi: i costi devono essere provati dal contribuente. Il quarto motivo dell'Agenzia e entrambi i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili per difetti formali, rispettivamente per mancanza del momento di sintesi e del quesito di diritto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 324 c.p.c.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta il formarsi del giudicato sui capi della sentenza investiti dal gravame inammissibile.
Un capo della sentenza non specificamente censurato con l'appello diventa definitivo e non può essere riesaminato nei successivi gradi di giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
I versamenti e i prelevamenti bancari riferibili al contribuente operano come presunzioni legali di ricavi, salvo prova contraria del contribuente. L'indagine può estendersi anche a conti cointestati o intestati a terzi, se emergono elementi che ne dimostrino la riferibilità.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.
La presunzione bancaria opera anche ai fini IVA; spetta al contribuente dimostrare che le movimentazioni non riguardano operazioni imponibili.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia fiscale, il contribuente che pretende la deduzione di costi deve provarne l'esistenza, l'inerenza e l'imputazione all'attività produttiva.
Art. 360 c.p.c. e art. 366-bis c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare specifici requisiti formali. Per le fattispecie soggette alla disciplina dell'art. 366-bis c.p.c., era necessario formulare un quesito di diritto o un momento di sintesi chiaro e autonomo; la loro omissione comporta l'inammissibilità.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Quando la Cassazione accoglie il ricorso e sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene rinviata al giudice di merito, che deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati.
Massime di principio
- Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie possono riguardare non solo i conti intestati esclusivamente al contribuente, ma anche conti cointestati o intestati a familiari o terzi, purché l'Amministrazione indichi elementi concreti di riferibilità delle movimentazioni al contribuente.
- Una volta operante la presunzione bancaria, il contribuente deve fornire una prova analitica e documentale della natura non reddituale delle singole movimentazioni; non sono sufficienti spiegazioni generiche, altre presunzioni semplici o mere contestazioni.
- I costi non possono essere dedotti automaticamente o in percentuale sulla base di criteri di equità o ragionevolezza: devono essere indicati e provati dal contribuente, con dimostrazione dell'esistenza, dell'inerenza e dell'imputazione all'attività.
- L'appello deve contestare in modo puntuale ciascuna autonoma ragione della sentenza di primo grado. Un dissenso generico, ipotetico o formulato in termini dubitativi non impedisce la formazione del giudicato sul capo non specificamente impugnato.
- Nel ricorso per cassazione i requisiti formali dei motivi sono essenziali: la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi, quando richiesti dalla disciplina applicabile, può comportare l'inammissibilità anche se la questione sostanziale è potenzialmente fondata.
- Il richiamo a un processo verbale di constatazione può essere sufficiente solo se consente al contribuente di comprendere le contestazioni e le ragioni dell'accertamento; tuttavia, la relativa censura in Cassazione deve essere formulata rispettando i requisiti processuali previsti.
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