Cassazione Civile, Ordinanza n. 39852/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia originava dall'accertamento, da parte del Tribunale di Genova, dell'esistenza su un terreno privato di una servitù di uso pubblico a favore del Comune, qualificata come pedonale e veicolare. L'appello della proprietaria era stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., e il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza. La proprietaria proponeva quindi ricorso per revocazione dell'ordinanza della Cassazione, deducendo un errore di fatto percettivo: sosteneva che la Corte avesse ritenuto, erroneamente, che nel ricorso per cassazione fosse stata posta una questione di fatto circa la carrabilità di un tratto del percorso, mentre a suo dire aveva formulato solo una questione di puro diritto, cioè che una strada privata priva di collegamento carrabile con altra via pubblica non può recare l'utilità tipica delle strade pubbliche veicolari. Con la revocazione insisteva anche sul fatto che, se la tesi del Tribunale fosse stata corretta, il ricorso avrebbe comunque dovuto essere accolto o quantomeno cassato con rinvio per accertare l'impossibilità del transito veicolare. Il Comune si costituiva con controricorso resistendo all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale non si fondava sul presunto errore circa la richiesta di accertare se un tratto del percorso non fosse carrabile, ma sul diverso rilievo che dalla sentenza del Tribunale risultava una servitù insieme pedonale e veicolare, senza distinzione tra i tratti ipotizzati dalla ricorrente. La Corte ha inoltre affermato che la censura proposta mirava in realtà a contestare la valutazione giuridica e interpretativa del motivo di ricorso già svolta dalla precedente ordinanza, e non un errore meramente percettivo emendabile in revocazione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
l'appello della parte soccombente era stato dichiarato inammissibile in quanto privo di ragionevole probabilità di essere accolto.
art. 348-ter c.p.c.
la Corte richiama la preclusione che impedisce, nel caso concreto, la configurabilità della censura per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 16439/2021
richiamata per affermare che l'errore revocatorio deve risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche.
Cass. n. 3190/2006
richiamata nel medesimo senso sull'errore di fatto rilevante in revocazione.
Cass. n. 3760/2018
richiamata per escludere l'errore di fatto quando si contesti la valutazione di uno dei motivi del ricorso come non considerato o male interpretato.
Cass. n. 10466/2011
richiamata per ribadire che non è revocabile la decisione censurata per errata considerazione e interpretazione dell'oggetto del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore meramente percettivo, cioè per un errore di fatto immediatamente riscontrabile dal testo della decisione, senza necessità di indagini interpretative.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a contestare la valutazione giuridica o l'interpretazione del contenuto di un motivo di ricorso effettuata dalla Corte.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio diversa da quella criticata dal ricorrente in revocazione, il ricorso è inammissibile perché non investe la base decisoria effettiva del provvedimento.
- Se la censura richiede di rivalutare il significato delle argomentazioni contenute nel ricorso originario o di correggere l'apprezzamento compiuto dalla Corte, non si versa in errore di fatto revocatorio ma in un tentativo improprio di nuovo giudizio sul merito dell'impugnazione.
- Nel sistema dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., restano operanti le preclusioni processuali che limitano le censure deducibili in cassazione, inclusa la prospettabilità dell'omesso esame di un fatto decisivo nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →