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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00936/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato relativo all'anno d'imposta 2002, con recupero di IVA a debito e di un credito IVA residuo del 2001, oltre sanzioni e interessi. La società aveva ottenuto la rateizzazione del debito prestando fideiussione; revocata la rateizzazione per inadempimento, l'Amministrazione aveva escusso la garanzia nel 2012. Successivamente la società aveva chiesto il rimborso di quanto pagato, sostenendo che il credito IVA del 2001 fosse effettivamente esistente nonostante l'omessa dichiarazione, e impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio deduceva che, nei giudizi di diniego di rimborso, l'onere di provare l'esistenza del credito IVA grava sul contribuente e che la CTR avrebbe errato nel ritenere tardiva tale doglianza, oltre a lamentare l'omessa pronuncia sul quantum del credito per intervenute compensazioni. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi: violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992, 30 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. per avere la CTR considerato nuova e quindi inammissibile la questione dell'onere della prova; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta erroneità dell'importo richiesto a rimborso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso l'Amministrazione può contestare in appello la sussistenza del credito IVA perché si tratta di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, sicché la CTR ha errato nel dichiararla tardiva. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato che aveva originato la cartella di pagamento.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese dell'Amministrazione.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione al rimborso del credito IVA.

  • art. 2697 c.c.

    nei giudizi di impugnazione del diniego di rimborso l'onere di allegare e provare l'esistenza del credito grava sul contribuente, che è attore in senso sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violato per omessa pronuncia sulla censura relativa al quantum del credito IVA chiesto a rimborso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata per veicolare i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di proporre in appello nuove eccezioni opera solo per le eccezioni in senso stretto; restano proponibili le mere difese e le contestazioni che mirano a infirmare la decisione di primo grado sotto un profilo ulteriore.
  • Quando il giudizio ha ad oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito richiesto.
  • La contestazione da parte dell'Amministrazione della sussistenza del credito oggetto di rimborso non è, di regola, un'eccezione nuova inammissibile, ma una difesa sempre spendibile nel corso del giudizio di merito.
  • Se il giudice di appello dichiara inammissibile per novità una difesa dell'Ufficio che attiene al riparto dell'onere probatorio nel rimborso tributario, viola il corretto criterio di distribuzione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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