Cassazione Penale, Sentenza n. 9914/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la conferma delle condanne per tentato furto (artt. 56, 624-bis, 625 c.p.). Deducevano: 1) vizio nella valutazione della prova indiziaria (presenza nei pressi del luogo, qualità delle immagini di videosorveglianza, valore degli oggetti sequestrati come torce e cacciavite), lamentando anche la mancata acquisizione dell'originale del filmato e la mancata escussione di testi decisivi; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e possibile irragionevole parità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri imputati con precedenti; 3) violazioni processuali relative alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (artt. 179, 420, 420-bis c.p.p.), con la tesi che l'assenza degli imputati al giudizio sarebbe illegittima per mancanza di notificazione diretta.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: i giudici di merito non abbiano commesso vizi logici o violazioni dei criteri di valutazione dell'indizio (art. 192 c.p.p.); le censure miravano a una rivalutazione non consentita delle prove; la mancata acquisizione dell'originale del filmato e altre censure non erano decisive; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi; le eccezioni processuali sulla notifica non cagionano nullità in presenza di rinvio che ha concesso un nuovo termine per comparire. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Riferimento alla disciplina della partecipazione nel reato (concorso di persone) applicata alla fattispecie del tentativo di furto.
art. 624-bis c.p.
Norma che incrimina il furto in abitazione; la condanna è stata confermata nella forma del tentativo.
art. 625 c.p.
Aggravante o disciplina connessa al furto in abitazione richiamata nel capo di imputazione.
art. 606 c.p.p.
Regola sulle motivazioni del ricorso per cassazione: il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio, ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.
art. 192 c.p.p. (comma secondo)
Criteri per la valutazione delle prove nel processo penale; la Cassazione ha verificato che i giudici di merito hanno rispettato tali criteri nell'uso degli indizi.
art. 62-bis c.p.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la corte ha confermato che la loro esclusione è legittima in assenza di elementi positivi, come risultante dalla giurisprudenza richiamata.
art. 132 c.p.
Principi generali per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
Criteri di concreta determinazione della pena; la Corte ha escluso che la determinazione impugnata fosse frutto di arbitrio.
artt. 179, 420, 420-bis c.p.p.
Norme invocate in tema di notifiche e difetto di costituzione: la Cassazione ha valutato la documentazione processuale e ritenuto insussistente la nullità dedotta.
art. 601 c.p.p.
Richiamato indirettamente per i termini dilatori in appello; la Corte ha ritenuto valida la concessione di un nuovo termine di comparizione disposta in udienza.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per condannare i ricorrenti a €3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito: le censure sulla valutazione degli indizi devono evidenziare un vizio logico-giuridico o una violazione di legge, non la semplice discrepanza di apprezzamento.
- La prova indiziaria va controllata nella sua struttura logico-giuridica (art. 192 c.p.p.): il giudice di legittimità verifica la coerenza e l'applicazione dei criteri, non la maggiore o minore persuasività degli elementi.
- La mancata acquisizione dell'originale di un filmato o la presunta scarsa nitidezza delle immagini sono rilevanti solo se decisive per l'esito; contestazioni meramente dubitative sono inammissibili in cassazione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi a favore dell'imputato, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis.
- Sulle questioni di notifica e termini: se il giudice in prima udienza concede un nuovo termine per comparire alla difesa, il successivo giudizio non è automaticamente nullo per mancata notificazione diretta, salvo dimostrare un'effettiva lesione del diritto di difesa.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, secondo art. 616 c.p.p., una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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