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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9914/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati impugnavano la conferma delle condanne per tentato furto (artt. 56, 624-bis, 625 c.p.). Deducevano: 1) vizio nella valutazione della prova indiziaria (presenza nei pressi del luogo, qualità delle immagini di videosorveglianza, valore degli oggetti sequestrati come torce e cacciavite), lamentando anche la mancata acquisizione dell'originale del filmato e la mancata escussione di testi decisivi; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e possibile irragionevole parità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri imputati con precedenti; 3) violazioni processuali relative alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (artt. 179, 420, 420-bis c.p.p.), con la tesi che l'assenza degli imputati al giudizio sarebbe illegittima per mancanza di notificazione diretta.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: i giudici di merito non abbiano commesso vizi logici o violazioni dei criteri di valutazione dell'indizio (art. 192 c.p.p.); le censure miravano a una rivalutazione non consentita delle prove; la mancata acquisizione dell'originale del filmato e altre censure non erano decisive; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi; le eccezioni processuali sulla notifica non cagionano nullità in presenza di rinvio che ha concesso un nuovo termine per comparire. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Riferimento alla disciplina della partecipazione nel reato (concorso di persone) applicata alla fattispecie del tentativo di furto.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma che incrimina il furto in abitazione; la condanna è stata confermata nella forma del tentativo.

  • art. 625 c.p.

    Aggravante o disciplina connessa al furto in abitazione richiamata nel capo di imputazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Regola sulle motivazioni del ricorso per cassazione: il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio, ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.

  • art. 192 c.p.p. (comma secondo)

    Criteri per la valutazione delle prove nel processo penale; la Cassazione ha verificato che i giudici di merito hanno rispettato tali criteri nell'uso degli indizi.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la corte ha confermato che la loro esclusione è legittima in assenza di elementi positivi, come risultante dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 132 c.p.

    Principi generali per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di concreta determinazione della pena; la Corte ha escluso che la determinazione impugnata fosse frutto di arbitrio.

  • artt. 179, 420, 420-bis c.p.p.

    Norme invocate in tema di notifiche e difetto di costituzione: la Cassazione ha valutato la documentazione processuale e ritenuto insussistente la nullità dedotta.

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato indirettamente per i termini dilatori in appello; la Corte ha ritenuto valida la concessione di un nuovo termine di comparizione disposta in udienza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per condannare i ricorrenti a €3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito: le censure sulla valutazione degli indizi devono evidenziare un vizio logico-giuridico o una violazione di legge, non la semplice discrepanza di apprezzamento.
  • La prova indiziaria va controllata nella sua struttura logico-giuridica (art. 192 c.p.p.): il giudice di legittimità verifica la coerenza e l'applicazione dei criteri, non la maggiore o minore persuasività degli elementi.
  • La mancata acquisizione dell'originale di un filmato o la presunta scarsa nitidezza delle immagini sono rilevanti solo se decisive per l'esito; contestazioni meramente dubitative sono inammissibili in cassazione.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi a favore dell'imputato, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • Sulle questioni di notifica e termini: se il giudice in prima udienza concede un nuovo termine per comparire alla difesa, il successivo giudizio non è automaticamente nullo per mancata notificazione diretta, salvo dimostrare un'effettiva lesione del diritto di difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, secondo art. 616 c.p.p., una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

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