Cassazione Civile, Sentenza n. 22123/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2007 con otto rilievi in materia di IRES e IVA per complessivi Euro 48.454,44. Questioni principali: (i) riprese a tassazione delle minusvalenze derivanti dalla vendita di autovetture concesse in leasing, ritenute vendute a prezzi inferiori al mercato e quindi sospette di antieconomicità; (ii) deducibilità delle perdite su crediti e utilizzo del fondo svalutazione crediti, contestata dall'Amministrazione per mancata prova dell'inesigibilità; (iii) applicazione del regime del pro rata per operazioni di finanziamento e rilevanza della contabilità separata; (iv) deducibilità dei costi secondo il principio di competenza (contestazione incidentale dell'Agenzia circa l'imputazione per competenza degli oneri sostenuti in anni diversi); (v) questioni processuali di omessa o insufficiente motivazione da parte della CTR su circostanze non contestate e sulla valutazione degli effetti nel 2007 di perdite disconosciute nel 2006.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale proposto da Grafinda Spa e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. In particolare la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente relativi a: antieconomicità delle vendite (mancanza di prova documentale e impossibilità di rinnovare il giudizio di fatto in sede di legittimità), inesigibilità dei crediti e utilizzo del fondo svalutazione (onere della prova a carico del contribuente), regime del pro rata (la contabilità separata e la mera occasionalità non sono di per sé esimenti se non provati), e sulla pretesa illegittimità del recupero di perdite 2006 ai fini del 2007 (decisione conforme dei giudici di merito; facoltà discrezionale del giudice di adeguarsi alla pronuncia sulla causa pregiudicante o di sospendere il processo). Tuttavia la Corte ha accolto l'incidentale dell'Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi: ha cassato la parte della decisione della CTR che aveva annullato i rilievi nn.1-3 e ha rinviato alla CTR di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché valuti in merito alla imputazione per competenza degli oneri in contestazione. Inoltre è stato disposto il pagamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Norme richiamate
DPR n. 917/1986 (TUIR)
Principio della competenza: la deducibilità dei costi deve rispettare l'esercizio di competenza; non è consentito al contribuente spostare la deduzione in un esercizio diverso da quello previsto dalla normativa.
DPR n. 917/1986 (TUIR)
art. 88, art. 101, art. 106
Norme richiamate nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa e della disciplina relativa a componenti negativi; la Corte richiama tali disposizioni per sottolineare l'inderogabilità delle regole di imputazione temporale dei costi.
DPR n. 633/1972 (IVA)
art. 10, art. 19, art. 19-bis, art. 36
Norme richiamate in relazione al regime del pro rata e alla qualificazione delle operazioni soggette a IVA; la Corte osserva che la tenuta di contabilità separate non esclude automaticamente l'applicazione del pro rata se non viene provata l'effettiva occasionalità o l'esenzione.
D.Lgs. n. 446/1997
art. 3, art. 5, art. 6, art. 25
Richiamati nei motivi relativi alla quantificazione e alla base imponibile nelle imposte dirette; utili per contestare calcoli e metodologie dell'Amministrazione ma senza esonerare il contribuente dall'onere probatorio.
Codice civile
Onere della prova: la Corte ribadisce che spettano al soggetto che afferma un fatto gli oneri probatori; in materia tributaria il contribuente deve dimostrare la fondatezza delle sue allegazioni (economicità, tentativi di recupero crediti, occasionalità).
Codice di procedura civile
art. 112, art. 115, art. 167, art. 360, art. 348-ter, art. 337
Regole processuali sulla motivazione delle sentenze, sulle nullità per carenza di motivazione, sui mezzi di impugnazione in cassazione e sulla sospensione del giudizio per causa pregiudicante. La Corte conferma che la motivazione per relationem è ammessa e che la mancata pronuncia espressa può essere equivalente a pronuncia implicita ove il dispositivo lo indichi.
Costituzione
Richiamato marginalmente in relazione ai principi di imposizione fiscale e imputazione degli oneri; non modifica i principi di competenza stabiliti dal TUIR ma costituisce cornice costituzionale del sistema impositivo.
Massime di principio
- Onere della prova: in materia tributaria, se l'Amministrazione produce elementi indiziari (es. prezzi di mercato diversi da quelli dichiarati, tabelle di calcolo), grava sul contribuente l'onere di fornire prove concrete e documentali a sostegno della propria tesi (economicità delle operazioni, tentativi di vendita a prezzi congrui, attività di recupero crediti).
- Regola della competenza: i costi sono deducibili nell'esercizio di competenza indicato dalla normativa fiscale; il contribuente non può liberamente scegliere di imputare i costi in esercizi diversi per ottenere un beneficio fiscale, salvo prova che ne giustifichi la competenza diversa.
- Fondo svalutazione crediti: la deducibilità fiscale delle perdite su crediti richiede la prova della loro effettiva e definitiva inesigibilità; la semplice iscrizione o l'utilizzo del fondo non è sufficiente se non viene documentato il concreto tentativo di recupero o l'esito di procedure giudiziarie/concorsuali.
- Regime del pro rata e contabilità separata: la tenuta di contabilità separata non è di per sé idonea a escludere l'applicazione del pro rata; è necessario provare la natura occasionale o l'assoluta separazione delle operazioni per sottrarsi alla disciplina.
- Limiti del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non può rinnovare la valutazione sul fatto (es. verifiche di economicità o congruità di prezzo) se non emergono vizi di motivazione o di diritto evidenti; le doglianze che chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
- Motivazione e pronuncia implicita: la motivazione per relationem è ammissibile; l'omessa pronuncia espressa può essere considerata assolta se il dispositivo conferma la decisione di merito e la motivazione complessiva rende comprensibile la decisione.
- Sospensione per causa pregiudicante: quando pende un giudizio pregiudicante deciso ma non definitivo, il giudice del processo subordinato può decidere di adeguarsi alla decisione o sospendere il procedimento; la scelta è discrezionale ma regolata dai principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte.
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