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Sentenza

Sentenza n. 1878/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti della procedura di project financing per la scelta del promotore relativo alla realizzazione della nuova cucina e mensa ospedaliera e all'affidamento del servizio di ristorazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa, partecipante alla procedura di finanza di progetto, aveva impugnato la comunicazione del 17 febbraio 2026, deducendo che l'Amministrazione non aveva reso disponibili sulla piattaforma digitale i verbali, gli atti presupposti e le proposte degli altri concorrenti. Aveva chiesto l'accesso integrale agli atti della valutazione e alla proposta dell'operatore selezionato. Dopo la proposizione del ricorso, l'Azienda, con nota del 23 marzo 2026, ha formalmente respinto l'istanza per carenza di un interesse diretto, attuale e giuridicamente rilevante, sostenendo che l'interesse sarebbe sorto soltanto dopo l'eventuale approvazione regionale del progetto. Con motivi aggiunti la cooperativa ha impugnato tale diniego, sostenendo di essere già legittimata a conoscere gli atti perché la scelta di un diverso progetto le arrecava una lesione immediata e perché l'approvazione regionale non era necessaria per attualizzare il suo interesse all'accesso.

La decisione

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile: il diniego del 23 marzo 2026 ha assorbito e sostituito la precedente comunicazione, esplicitando compiutamente le ragioni del mancato accesso. Sono accolti i motivi aggiunti. Il TAR rileva che, nella procedura di project financing, il bene della vita perseguito dal partecipante è ottenere la concessione sulla base del proprio progetto; la scelta di un progetto concorrente determina quindi una lesione immediata, sufficiente a fondare l'interesse attuale e concreto a esaminare gli atti della selezione, senza attendere la successiva approvazione regionale del progetto prescelto. Ordina all'Azienda di consegnare gli atti richiesti e la condanna a rifondere le spese, liquidate in 4.000 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    In altre parole non è necessaria affinchè si radichi l’interesse alla ostensione degli atti la formale conclusione della procedura con la definitiva declaratoria di pubblico interesse da parte della Regione atteso che il solo fatto che la scelta sia caduta sul progetto presentato da un diverso soggetto determina una lesione immediata dell’interesse degli altri partecipanti che acquisiscono già in questa fase la legittimazione e l’interesse attuale e concreto a verificare la legittimità della azione amministrativa mediante l’esame degli atti attraverso cui il potere si è estrinsecato.

    Il partecipante il cui progetto non sia stato scelto come promotore ha un interesse attuale e concreto all’accesso agli atti della selezione già al momento della scelta del progetto concorrente; non deve attendere la conclusione della procedura o la declaratoria regionale di pubblico interesse.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile in quanto il secondo provvedimento ha assorbito e sostituito il primo esplicando compiutamente le ragioni per le quali la Azienda ospedaliera Pisana ritine di non dover ostendere gli atti richiesti.

    Quando, dopo l’impugnazione di una comunicazione intesa come diniego di accesso, l’Amministrazione adotta un successivo provvedimento che respinge formalmente l’istanza e ne espone le ragioni, il nuovo atto assorbe e sostituisce il precedente, rendendo improcedibile l’impugnazione originaria.

Massime di principio

  • Nella procedura di project financing, la scelta di un progetto concorrente determina una lesione immediata dell’interesse del partecipante che non è stato selezionato, poiché il bene della vita perseguito è il conseguimento della concessione sulla base del proprio progetto.
  • Il partecipante non selezionato come promotore è titolare, già dalla scelta del progetto concorrente, di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti della selezione per verificare la legittimità dell’azione amministrativa; l’accesso non può essere differito fino alla conclusione della procedura o alla successiva valutazione regionale di pubblico interesse.
  • Il provvedimento formale di diniego dell’accesso, adottato dopo l’impugnazione della precedente comunicazione e recante le ragioni del rifiuto, assorbe e sostituisce quest’ultima, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione originaria e necessità di impugnare il nuovo diniego.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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