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Sentenza

Sentenza n. 768/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza: - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro n. 338/2025, nel giudizio recante n. RG 3447/2025, pubblicata in data 15.02.2025.

Giustizia amministrativa202504416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, con sentenza n. 338/2025, aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per l’importo nominale di euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinator io nei confronti dell’Amministrazione e imponesse a quest’ultima di far conseguire concretamente al docente l’utilità riconosciuta dal giudicato. Verificata la notificazione della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’assenza di adempimento da parte del Ministero, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito dell’importo necessario all’assegnazione della Carta elettronica entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; il commissario dovrà assicurare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni dall’insediamento su istanza del ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all’adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, anche d’ufficio, una penalità di mora quale ulteriore strumento coercitivo per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il testo richiama il termine dilatorio di 120 giorni.

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione del giudizio di ottemperanza, una volta verificata l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione il riconoscimento di una specifica utilità in favore del privato, ha valore conformativo-ordinator io nei confronti dell’Amministrazione e può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne contro la pubblica amministrazione e l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’adozione degli atti necessari a conseguire concretamente l’utilità riconosciuta dal giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda su istanza dell’interessato qualora l’Amministrazione non esegua spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l’adempimento fino all’esecuzione spontanea, anche tardiva, o commissariale del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, anche dopo l’insediamento del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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