Cassazione Penale, Sentenza n. 20188/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la dichiarazione di nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 30/03/2022 dal Procuratore della Repubblica. D'Amuri sostiene che, per effetto di una concessione di 45 giorni di liberazione anticipata disposta il 28/01/2022, il suo fine pena sarebbe stato anticipato al 21/03/2022 e dunque alla data del 30/03/2022 egli avrebbe dovuto essere considerato giuridicamente libero. Per questo ritiene che il nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione sarebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., o comunque che non poteva procedersi alla carcerazione, essendo la prolungata detenzione domiciliare dovuta a ritardi non imputabili a lui.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che dopo la liberazione anticipata del 28/01/2022 sia sopravvenuta un'ulteriore condanna irrevocabile, per la quale il Procuratore della Repubblica ha emesso un ordine di esecuzione il 10/02/2022, quando il ricorrente era ancora legittimamente ristretto in detenzione domiciliare; il pubblico ministero ha correttamente informato il magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-bis l. 354/1975; il magistrato di sorveglianza, il 30/03/2022, ha disposto la cessazione della detenzione domiciliare e l'accompagnamento in istituto, procedendo al cumulo e fissando il fine pena al 3/01/2026. La Corte ha ritenuto infondata l'obiezione che il fine pena fosse già stato integralmente esplicato prima dell'emissione del nuovo titolo, e ha sottolineato la genericità del ricorso che non ha affrontato il nodo decisivo indicato nell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente come base per una possibile sospensione dell'ordine di esecuzione; il giudice ha ritenuto che i presupposti per applicarla non ricorressero alla luce della sequenza dei provvedimenti (nuovo titolo intervenuto e ordine emesso prima della cessazione effettiva della misura alternativa).
art. 51-bis, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354
Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste
Imposta l'obbligo del pubblico ministero di informare il magistrato di sorveglianza e di formulare richieste; nella vicenda il PM ha adempiuto a tale obbligo, dando avvio al procedimento di cessazione/prosecuzione della misura alternativa.
art. 51-bis, primo comma, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354
Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto
Attribuisce al magistrato di sorveglianza la valutazione finale sulla prosecuzione o cessazione della misura alternativa in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo.
art. 655 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla competenza del pubblico ministero nell'ambito dell'esecuzione penale; qui utilizzato per individuare il PM competente che deve informare il magistrato di sorveglianza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili o infondati; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa grave nella proposizione del ricorso, pur non impedendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Se, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un nuovo titolo esecutivo, il pubblico ministero deve informare immediatamente il magistrato di sorveglianza e sarà quest'ultimo a decidere, valutando il cumulo, se proseguire o cessare la misura alternativa.
- La rilevanza giuridica è generalmente ancorata alle date e agli atti formali (data di emissione dell'ordine di esecuzione, data delle ordinanze del magistrato di sorveglianza): un ritardo materiale nella scarcerazione non modifica automaticamente lo status giuridico se nel frattempo è intervenuto un nuovo titolo esecutivo.
- La sospensione automatica dell'esecuzione (art. 656 c.p.p.) non opera semplicemente per il fatto che l'interessato ritenga di aver espiato la pena per effetto di misure anticipate; occorre verificare la sequenza dei provvedimenti e la sussistenza dei presupposti normativi.
- In sede di impugnazione, le censure devono confrontarsi con gli argomenti decisivi espressi nell'ordinanza impugnata: ricorsi generici o che omettono di affrontare i punti nodali sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
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