Ordinanza n. 664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 47 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno che aveva respinto la domanda cautelare contro l’ordine di sospensione dell’attività dell’impianto di biogas
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno, deducendo censure contro l’ordine di sospensione dell’attività dell’impianto di biogas. Dal testo non emergono il contenuto specifico dei motivi di legittimità né le singole contestazioni rivolte all’atto comunale. In via subordinata, l’appellante ha chiesto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza definire la fondatezza delle censure dedotte. Ha ritenuto che le questioni prospettate necessitassero dell’approfondimento proprio della fase di merito e che sussistesse il periculum in mora, derivante dall’ordine di sospensione dell’attività dell’impianto di biogas. Ha quindi disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR Campania - Salerno per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita trattazione della controversia nel merito
Consente, quando la controversia cautelare lo richieda e l’interesse della parte possa essere adeguatamente soddisfatto, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito invece di concedere una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, quando le censure necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, il Consiglio di Stato può ritenere non sufficiente una decisione sommaria sulla fondatezza dell’impugnazione cautelare.
- La sussistenza del periculum in mora derivante dalla sospensione dell’attività economica non impone necessariamente la concessione della sospensiva: l’interesse dell’appellante può essere soddisfatto attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’appello cautelare può essere accolto ai soli fini della sollecita trattazione del merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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