Sentenza del 19/01/2021 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento - reddito d'impresa - ristretta base societaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'avviso di accertamento contestava la deduzione di costi supportati da fatture ritenute inesistenti: i soggetti emittenti non esistevano, mancava struttura organizzativa e personale, non erano state presentate dichiarazioni fiscali, non risultavano transazioni riconducibili alle fatture e l'oggetto delle fatture non era inerente all'attività societaria; inoltre la società aveva una ristretta base proprietaria (due soci).
La decisione
il giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento: i costi sono stati disconosciuti in ragione dell'inesistenza delle fatture e dei fornitori, della mancanza di riscontri documentali e operativi delle operazioni fatturate e della non inerenza degli oggetti fatturati; la ristretta base proprietaria ha rafforzato la valutazione dell'Amministrazione, riducendo l'esigenza di ulteriori approfondimenti circa rapporti tra soci o ipotesi di occulto distribuzione di utili.
Massime di principio
- La nullità o inesistenza dei fornitori e l'assenza di qualsiasi riscontro operativo documentale (contratti, ordini, giustificativi di consegna, flussi bancari) legittima il disconoscimento dei costi dedotti.
- La mancanza di struttura organizzativa, personale e dichiarazioni fiscali è elemento sintomatico a sostegno della tesi dell'Amministrazione riguardo operazioni fittizie.
- Se l'oggetto indicato nelle fatture non è riconducibile all'attività esercitata, l'inerenza dei costi può essere negata; è onere del contribuente dimostrare la reale natura e necessità della spesa.
- Per società a ristretta base proprietaria (poche persone/soci) l'Amministrazione può procedere con minori approfondimenti sulla natura dei rapporti interni e può più agevolmente ritenere sussistente l'ipotesi di operazioni simulate o di utili non contabilizzati.
- In casi analoghi il giudice valorizza la prova documentale e i riscontri oggettivi: assenza di tali elementi espone il contribuente a soccombenza.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e produrre documentazione contrattuale, evidenze di pagamento bancario, documenti di consegna/servizio, e dimostrare l'effettiva capacità operativa del fornitore per difendersi efficacemente.
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