Cassazione Civile, Ordinanza n. 19454/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una associazione non riconosciuta, poi sciolta, sulla base di indagini finanziarie su due conti correnti intestati all'ente, determinando maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2008. Su tale base aveva emesso anche tre avvisi personali nei confronti di alcuni soggetti indicati come ex associati, imputando per trasparenza, pro quota, il reddito accertato in capo all'ente. I ricorrenti avevano impugnato gli atti deducendo: la pretesa inesistenza o nullità dell'accertamento notificato a soggetto estinto; l'insussistenza di responsabilità personale e solidale degli ex associati senza prova di una gestione concreta dell'ente; la nullità per mancata allegazione dei documenti richiamati; l'erronea applicazione della presunzione sui prelevamenti bancari; l'erronea estensione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili propria delle società di capitali a ristretta base; il vizio di ultrapetizione per avere la CTR qualificato d'ufficio l'ente come società di fatto; e, in subordine, la duplicazione d'imposta per aver tassato prima l'ente e poi i singoli partecipanti sulla medesima base imponibile.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio un vizio del processo: dalla stessa sentenza impugnata emergeva che all'ipotizzata società di fatto partecipava anche un ulteriore soggetto, diverso dai ricorrenti, che non aveva preso parte ai giudizi di merito. Trattandosi di controversia sulla configurazione di una società di fatto e quindi di rapporto inscindibile con pluralità di soggetti, era necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i pretesi soci. La mancata partecipazione del litisconsorte necessario ha determinato la nullità dell'intero giudizio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché rinnovasse il giudizio previa integrazione del contraddittorio; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'atto notificato a un ente estinto fosse inesistente o comunque invalido; la Corte non decide nel merito di tale doglianza perché assorbe tutto per nullità del giudizio
art. 38 c.c.
invocato per contestare la responsabilità personale e solidale degli associati per i debiti dell'associazione; questione assorbita
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
invocato per lamentare la mancata allegazione dei documenti richiamati nell'avviso; questione assorbita
art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600 del 1973
invocato contro l'applicazione della presunzione legale sui prelevamenti bancari; questione assorbita
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
invocato insieme all'art. 5 TUIR contro l'estensione della presunzione di utili extracontabili alle associazioni non riconosciute; questione assorbita
art. 5, comma 2, TUIR
richiamato dalla CTR come base per presumere uguali le quote di partecipazione agli utili in assenza di diversa pattuizione e per applicare la trasparenza a una ipotizzata società di fatto
art. 5, comma 3, lett. b), TUIR
richiamato dalla CTR per equiparare le società di fatto alle società di persone ai fini dell'imputazione per trasparenza
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione della CTR; questione assorbita
art. 345, comma 2, c.p.c.
invocato per contestare la nuova qualificazione giuridica introdotta in appello; questione assorbita
art. 67, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
invocato contro la doppia imposizione del medesimo reddito; questione assorbita
art. 47 TUIR
invocato per sostenere che, se del caso, la tassazione personale avrebbe dovuto riguardare solo la quota di utili effettivamente distribuibile; questione assorbita
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
la Corte lo applica per affermare che, nelle controversie sulla configurazione di una società di fatto, il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i pretesi soci
art. 383, comma 3, c.p.c.
richiamato quale base per la cassazione con rinvio a seguito della nullità processuale rilevata
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio al giudice tributario di primo grado e per la disciplina del giudizio di rinvio
art. 385, comma 3, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio
art. 149, comma 1, TUIR
citato dalla CTR per sostenere che l'ente perde la natura non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per l'intero periodo d'imposta
art. 5, comma 1, TUIR
richiamato nel ragionamento sulla imputazione per trasparenza dei redditi ai soci
art. 5, comma 3, lett. a), TUIR
citato nel percorso argomentativo della CTR, poi precisato come lett. b) per l'equiparazione delle società di fatto
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la qualificazione di un ente collettivo non societario come società di fatto, la decisione non può essere resa senza la partecipazione di tutti i soggetti che la sentenza considera pretesi soci: si tratta di litisconsorzio necessario e la sua omissione determina la nullità dell'intero giudizio.
- In presenza di un rapporto inscindibile fondato sull'imputazione per trasparenza di redditi a tutti i partecipanti, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio anche se la questione non è stata specificamente coltivata dalle parti.
- La qualificazione di un'associazione non riconosciuta come soggetto che ha perso i requisiti di ente non commerciale e che opera in concreto come società di fatto comporta, in linea di principio, l'applicazione del regime fiscale di trasparenza proprio delle società di persone.
- Nel processo tributario, se emerge che uno dei soggetti necessari non ha partecipato ai gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio, assorbendo le altre censure.
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