Sentenza n. 920/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla osta -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data; - del preavviso di revoca notificato in data 30 dicembre 2025; - del diniego tacito dell'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata in data-OMISSIS- ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del decreto flussi, unitamente al preavviso di revoca e al diniego tacito dell’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa agricola aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero, il quale era regolarmente entrato in Italia e aveva iniziato l’attività lavorativa. La Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca, motivandolo genericamente con la presenza di «reati in carico al datore di lavoro». La società presentava osservazioni e chiedeva l’accesso agli atti, ma il successivo provvedimento di revoca affermava contraddittoriamente che non erano pervenute osservazioni o documentazione, senza indicare i reati contestati, le eventuali condanne o i relativi estremi. I ricorrenti deducevano: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, violazione del contraddittorio, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per l’omessa considerazione delle osservazioni; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione per la genericità del riferimento ai reati ostativi; violazione dell’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 e insussistenza dei presupposti ostativi; violazione degli artt. 10 e 25 l. 241/1990 per il mancato accesso agli atti; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e sviamento; nonché efficacia estensiva di una precedente ordinanza cautelare. In giudizio l’Amministrazione non produceva la documentazione istruttoria richiesta dal TAR, né specificava quali fossero i reati ostativi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con riferimento ai motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e all’accesso agli atti; le ulteriori censure sono state assorbite. Il TAR ha ritenuto apparente e insufficiente la motivazione del provvedimento, poiché l’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 prevede casi tassativi di rifiuto o revoca del nulla osta, collegati a condanne, anche non definitive, del datore di lavoro per specifici reati intervenute nell’ultimo quinquennio. L’Amministrazione non aveva indicato né dimostrato l’esistenza di tali condanne o quali reati fossero contestati, limitandosi a richiamare genericamente la presenza di reati e a svolgere una ricostruzione astratta del quadro normativo. Il provvedimento era inoltre contraddittorio perché, da un lato, affermava che non erano state presentate osservazioni e, dall’altro, riconosceva la produzione di osservazioni o documentazione; in ogni caso, non ne aveva esaminato il contenuto, violando l’art. 10-bis l. 241/1990 e determinando un difetto di istruttoria. È stata ravvisata anche la violazione degli artt. 10 e 25 l. 241/1990 per il mancato riscontro alla richiesta di accesso. Il TAR ha quindi annullato la revoca e disposto la regressione del procedimento alla fase successiva alla trasmissione delle osservazioni, affinché l’Amministrazione concluda il procedimento dopo averle esaminate e nel rispetto dei principi affermati. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione individua tassativamente i casi in cui il nulla osta al lavoro dello straniero deve essere rifiutato o revocato in presenza di condanne, anche non definitive, del datore di lavoro per specifici reati intervenute nell’ultimo quinquennio; trattandosi di disciplina eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Un provvedimento di revoca del nulla osta non può fondarsi su un generico riferimento a reati a carico del datore di lavoro, ma deve indicare concretamente i presupposti fattuali e giuridici, comprese le eventuali condanne e i reati ostativi rilevanti.
art. 10-bis l. 241/1990
L’Amministrazione deve esaminare le osservazioni e la documentazione presentate dall’interessato dopo la comunicazione delle ragioni ostative; l’omessa considerazione dell’apporto partecipativo integra violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria.
art. 10 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale comprende anche la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il mancato riscontro dell’Amministrazione alla rituale istanza di accesso è stato ritenuto lesivo del diritto di accesso e del diritto di difesa.
art. 74 c.p.a.
La sentenza può motivare mediante un succinto richiamo a una precedente pronuncia della stessa Sezione relativa a controversie perfettamente sovrapponibili.
art. 116 c.p.a.
L’ordine istruttorio di depositare la documentazione relativa al provvedimento è stato impartito nel contesto cautelare; il TAR ha comunque deciso la causa senza una specifica domanda di tutela dell’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero ai sensi dell’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 può fondarsi soltanto sulla presenza dei presupposti tassativi previsti dalla disposizione, ossia condanne, anche non definitive, del datore di lavoro per gli specifici reati indicati dalla legge e intervenute nell’ultimo quinquennio; il riferimento generico alla presenza di reati non è sufficiente.
- Quando l’Amministrazione esercita il potere vincolato di revoca del nulla osta per ragioni penali ostative, il provvedimento deve indicare in modo concreto i reati e le condanne posti a fondamento della decisione, consentendo all’interessato di comprendere l’addebito e di difendersi; una motivazione meramente apparente o generica è illegittima.
- L’Amministrazione deve esaminare le osservazioni e la documentazione presentate dall’interessato nel procedimento di revoca; l’omessa considerazione dell’apporto partecipativo, anche quando il provvedimento affermi erroneamente che non sono state presentate osservazioni, integra violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria.
- Il mancato riscontro a una rituale istanza di accesso agli atti presentata nell’ambito del procedimento di revoca del nulla osta viola gli artt. 10 e 25 l. 241/1990 e può compromettere il diritto di difesa dell’interessato.
- Quando il provvedimento di revoca è annullato per omessa valutazione delle osservazioni e carenza di motivazione, la conseguenza ordinaria è la regressione del procedimento alla fase successiva alla presentazione delle osservazioni, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la posizione e concludere nuovamente il procedimento nel rispetto dei vincoli conformativi della decisione giudiziale.
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