Sentenza del 23/01/2019 n. 1785 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiedeva l'annullamento in autotutela di due cartelle di pagamento, sostenendo che fossero state notificate mediante la procedura prevista per il destinatario irreperibile, sebbene si trattasse soltanto di una temporanea assenza. Dopo avere inizialmente riconosciuto l'irritualità della procedura e avere cancellato l'iscrizione ipotecaria, Equitalia aveva negato l'annullamento delle cartelle, ritenendo corrette le notifiche. La contribuente sosteneva inoltre che il giudice tributario dovesse verificare sia la legittimità del diniego sia la fondatezza della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi sono stati ritenuti innanzitutto inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva il contenuto dell'atto di diniego impugnato, e comunque infondati. Il giudice tributario, in caso di impugnazione del diniego di autotutela, può controllare soltanto la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione e la sussistenza di un rilevante interesse generale, senza sostituirsi all'Amministrazione né adottare direttamente l'annullamento. Non può essere utilizzata l'impugnazione del diniego per rimettere in discussione una pretesa tributaria ormai definitiva, salvo che l'Amministrazione abbia autonomamente rivalutato nel diniego la fondatezza della pretesa. La contribuente è stata condannata a pagare a Equitalia 8.000 euro per spese processuali, oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Disciplina gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; il diniego di autotutela è sindacabile nei limiti propri del controllo sulla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656
Riconosce il potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile in presenza dei presupposti previsti dalla legge e di ragioni di rilevante interesse generale.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3
Individua i limiti e le condizioni per l'annullamento d'ufficio o la revoca degli atti tributari; il giudice può verificare la legittimità del rifiuto, ma non sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dell'Amministrazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e
Prevede una particolare procedura di notificazione per i casi di irreperibilità del destinatario, applicabile soltanto quando ne ricorrano effettivamente i presupposti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4
Riguarda le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento, anche mediante il richiamo alle procedure previste per l'irreperibilità.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, riproducendone o riassumendone il contenuto necessario; la mancata trascrizione dell'atto di diniego ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Codice di procedura civile, artt. 140 e 145
Regolano le notificazioni in situazioni di irreperibilità o per determinate categorie di destinatari; la loro eventuale violazione deve essere fatta valere nei tempi e con gli strumenti processuali appropriati.
D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione, il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'autotutela tributaria non costituisce normalmente un nuovo grado di giudizio né consente di riaprire una controversia relativa a un atto divenuto definitivo.
- Il giudice può verificare se il diniego di autotutela sia legittimo, motivato, non illogico e coerente con le ragioni di interesse generale, ma non può imporre all'Amministrazione l'annullamento dell'atto né sostituirsi alle sue valutazioni discrezionali.
- Se il contribuente contesta una cartella per vizi di notifica, deve normalmente impugnarla tempestivamente utilizzando gli ordinari strumenti processuali; l'istanza di autotutela non sospende né riapre necessariamente i termini di impugnazione.
- La contestazione del diniego non può essere usata per ottenere indirettamente una pronuncia sulla fondatezza di una pretesa tributaria definitiva, salvo che l'Amministrazione abbia espressamente rivalutato tale fondatezza nel provvedimento impugnato.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza, riportando il contenuto degli atti e dei documenti decisivi; la loro omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso anche prima dell'esame del merito.
- La regolarità della notificazione deve essere valutata in base ai presupposti concreti della procedura utilizzata: la mera assenza temporanea del destinatario non equivale automaticamente a irreperibilità, ma la relativa contestazione deve essere proposta con il rimedio e nei termini corretti.
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