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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12593/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori sostenevano che il conferimento degli immobili a una società interamente partecipata dalla banca non integrasse una cessione di ramo d'azienda e che, in ogni caso, il passaggio del loro rapporto di lavoro alla società cessionaria fosse illegittimo perché effettuato senza il loro consenso, in violazione dell'art. 1406 c.c. Deducevano inoltre che la clausola del CCNL di categoria richiamata nei contratti individuali non potesse valere come deroga alla disciplina civilistica della cessione del contratto, ma dovesse essere interpretata nel senso che il trasferimento dell'immobile comportasse il passaggio alle dipendenze dell'acquirente solo se vi fosse stato il consenso del lavoratore. Con il secondo motivo censuravano la mancata compensazione delle spese di lite, invocando la novità della questione trattata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la clausola collettiva applicabile al rapporto di portierato tutela il lavoratore assicurando la prosecuzione del rapporto con il nuovo proprietario dell'immobile e non prevede alcun consenso successivo del dipendente; la clausola, richiamata nei contratti individuali, opera come preventiva autorizzazione alla possibile cessione del rapporto, realizzata tramite un meccanismo compatibile con l'art. 1407 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, poiché la regolazione e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto non richiede, nel caso di specie, un consenso successivo del lavoratore quando la disciplina collettiva richiamata nel contratto individuale preveda la prosecuzione del rapporto con il nuovo proprietario e operi come autorizzazione preventiva.

  • art. 1407 c.c.

    La fattispecie è ricondotta a un meccanismo di preventiva autorizzazione alla cessione del contratto, consentito da tale disposizione e recepito nei contratti individuali mediante rinvio al CCNL.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non è oggetto di autonoma applicazione decisoria nella motivazione finale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non è oggetto di autonoma applicazione decisoria nella motivazione finale.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma la Corte risolve l'interpretazione della clausola valorizzandone testo e funzione tutelante.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma la decisione ruota invece sulla disciplina collettiva specifica del rapporto di portierato.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, senza assumere rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole dei contratti collettivi devono essere interpretate secondo i criteri codicistici di ermeneutica negoziale.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Costituiscono il criterio interpretativo diretto per l'interpretazione del contratto collettivo, e non più un canone esterno di mero controllo della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi, equiparandosi questi ultimi alle norme di diritto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La valutazione sulla compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà titolo, ricorrendone i presupposti processuali, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di portierato disciplinato da CCNL richiamato nel contratto individuale, la clausola che prevede la prosecuzione del rapporto in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile opera come tutela speciale del lavoratore e come preventiva autorizzazione alla cessione del contratto, senza necessità di un consenso successivo del dipendente.
  • L'interpretazione del contratto collettivo deve essere condotta applicando direttamente i canoni ermeneutici codicistici, valorizzando in modo coordinato il dato letterale e la ratio della clausola, senza attribuire priorità assoluta al solo criterio letterale.
  • Quando il giudice di merito compensa o meno le spese di lite nei limiti della discrezionalità riconosciutagli dall'art. 92 c.p.c., la decisione è censurabile in cassazione solo se viene violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La violazione o falsa applicazione di clausole del contratto collettivo è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., essendo tali clausole assimilate, sul piano del sindacato di legittimità, alle norme di diritto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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