Cassazione Civile, Ordinanza n. 27635/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado, emessa in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso cartelle di pagamento per TARSU 2003/2004 emesse da un concessionario per conto del Comune. Con il primo motivo deduceva la decadenza della riscossione, sostenendo che il ruolo era stato formato e notificato oltre il termine annuale previsto per la riscossione tramite ruolo dopo l’avviso di accertamento. Con il secondo motivo contestava la legittimità della cartella per difetto di motivazione, in particolare per l’assenza del calcolo analitico degli interessi. Con il terzo motivo censurava l’ammissibilità, in appello, della produzione documentale effettuata dalle controparti, costituite tardivamente in primo grado. Con il quarto motivo contestava la prova della notifica dell’atto impositivo presupposto della cartella, lamentando l’assenza dell’avviso di ricevimento completo e degli elementi necessari della relata di notifica, nonché l’impossibilità di ricondurre la raccomandata alla società.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente e rigettato il terzo motivo, ritenendo ammissibile nel processo tributario la produzione in appello dei documenti già tardivamente prodotti in primo grado dalle parti costituite tempestivamente in appello, in virtù dell’inscindibilità tra fascicolo di parte e fascicolo d’ufficio. Ha poi respinto il quarto motivo, affermando che la notifica dell’avviso di accertamento era validamente perfezionata: dall’avviso di ricevimento risultava la consegna/rifiuto presso l’indirizzo della società e la firma di soggetto che si era qualificato destinatario, senza necessità di querela di falso; inoltre non era richiesto che l’agente postale identificasse il ricevente. Ha inoltre rigettato il primo motivo, chiarendo che, per la TARSU, quando il Comune procede mediante riscossione a mezzo ruolo dopo un avviso di accertamento, non trova applicazione il termine annuale invocato dalla ricorrente, ma il termine di decadenza legato alla disciplina dei tributi locali dopo l’accertamento; nel caso concreto la cartella risultava notificata entro il termine utile, sicché non vi era decadenza. Ha infine respinto il secondo motivo, osservando che la cartella di pagamento, quando segue un atto impositivo già determinativo del tributo, può motivare il carico di interessi con il richiamo dell’atto presupposto e con l’indicazione dell’importo dovuto, senza necessità di un’esposizione analitica del calcolo, se il computo è ricostruibile con operazioni matematiche. Le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono state dichiarate inammissibili per la doppia conforme. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati, e con obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 72 D.Lgs. 507/1993
Per la riscossione TARSU mediante ruolo il Comune può procedere secondo una disciplina speciale; il termine annuale di formazione/notifica del ruolo opera secondo il sistema previsto dalla norma, senza che la disciplina successiva sull’accertamento tributi locali si applichi automaticamente a tale modalità di riscossione.
art. 71 D.Lgs. 507/1993
Rileva per l’ipotesi di accertamento della TARSU in caso di omessa o infedele dichiarazione; la disciplina dell’accertamento è distinta da quella della riscossione mediante ruolo.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli ... notificando al contribuente ... un apposito avviso motivato ... entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
Ha esteso a cinque anni il termine decadenziale per gli avvisi di accertamento dei tributi locali, ma solo per l’ipotesi di rettifica/accertamento, non per la riscossione mediante ruolo.
art. 1, comma 163, L. 296/2006
Nel caso concreto viene richiamato per affermare che la cartella, conseguente ad avviso di accertamento già notificato, era stata emessa e notificata nei termini utili, in mancanza di decadenza.
art. 3 L. 241/1990
L’obbligo di motivazione dell’atto è soddisfatto, nella cartella che segue un precedente atto impositivo, anche mediante rinvio all’atto presupposto e indicazione degli importi richiesti.
art. 7 L. 212/2000
La cartella di pagamento è sufficientemente motivata se, in presenza di un atto prodromico già conoscibile dal contribuente, consente di comprendere il titolo e la quantificazione del credito, senza necessità di ulteriori dettagli analitici se il calcolo è ricostruibile.
art. 23 D.Lgs. 546/1992
La Corte lo richiama insieme all’art. 32 D.Lgs. 546/1992 nel rigettare la censura sulla produzione documentale, affermando l’ammissibilità dei documenti in appello nei limiti indicati dal processo tributario.
art. 32 D.Lgs. 546/1992
I documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere utilizzati in appello se ritualmente riversati nel giudizio di gravame secondo le regole del processo tributario.
art. 2697 c.c.
È richiamato dalle parti, ma la Corte ribadisce che la prova della notifica e dei presupposti dedotti dalla controparte non è stata sovvertita nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 149 c.p.c.
La contestazione sulla relata di notifica è stata ritenuta infondata perché, nel caso di notifica postale, la prova del perfezionamento segue la disciplina speciale e l’avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso.
art. 4 L. 890/1982
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta; la Corte valorizza invece la disciplina della prova del perfezionamento della notifica postale e l’efficacia dell’avviso di ricevimento.
art. 7 L. 890/1982
La sequenza notificatoria a mezzo posta si perfeziona secondo il modello legale quando l’atto è consegnato o rifiutato presso l’indirizzo del destinatario e la relativa attestazione è riportata nell’avviso di ricevimento.
art. 8 L. 890/1982
In caso di temporanea assenza, rifiuto o impossibilità di consegna, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle divergenze di fatto tra primo e secondo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le doglianze per omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute inammissibili per la doppia conforme, mancando l’indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere esaminati in appello se la parte si costituisce tempestivamente e li riproduce secondo le forme prescritte; la preclusione opera invece se la parte rimane intimata.
- La notifica di un atto impositivo a mezzo posta si prova, in caso di rifiuto o mancata consegna per assenza del destinatario, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- L’avviso di ricevimento postale fa piena prova della consegna o del rifiuto dell’atto fino a querela di falso, e non è necessaria l’identificazione formale del soggetto ricevente da parte dell’agente postale.
- Nella cartella di pagamento che segue un precedente atto impositivo già conosciuto dal contribuente, l’obbligo di motivazione può essere assolto con il richiamo dell’atto presupposto e con l’indicazione dell’importo dovuto, senza necessità di una dettagliata esposizione del calcolo degli interessi se esso è agevolmente ricostruibile.
- Per la TARSU, la disciplina della riscossione mediante ruolo e quella dell’accertamento seguono regole e termini di decadenza distinti; la disciplina sopravvenuta che amplia i termini per l’accertamento dei tributi locali non si applica automaticamente alla riscossione tramite ruolo.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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