Cassazione Penale, Sentenza n. 29653/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Borgese ha impugnato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese lamentando: 1) difetto assoluto di motivazione ed errata valutazione degli elementi probatori, sostenendo l'inesistenza della prova sulla base del "verbale di prelevamento" e delle dichiarazioni del teste Guardì; 2) mancanza dell'elemento soggettivo e, in subordine, insufficienza della prova dell'elemento oggettivo, deducendo che l'attività contestata fosse esercitata dai figli e non dall'imputato; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità della condotta e invocazione dell'esclusione della punibilità per caso fortuito (art. 45 c.p.), sostenendo che la sostanza vietata (buprofezin) fosse stata distrutta o potuta giungere ai prodotti per caso fortuito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato che la sentenza impugnata era inappellabile (art. 593, co. 3, c.p.p.) in quanto infliggente solo la pena dell'ammenda, e che l'atto proposto aveva la struttura di un appello volto a riesaminare il merito. La Corte ha inoltre affermato che non è consentito traslare in Cassazione doglianze sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) ricondotte a presunte violazioni di norme processuali non previste a pena di nullità, richiamando i limiti di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p. Ha ritenuto adeguata la motivazione sul rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., per la gravità oggettiva del reato e il pregiudizio arrecato al bene giuridico (produzione e immissione in commercio di alimenti pericolosi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In primo grado Borgese era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 5, lett. h, e 6 della legge 283/1962 e condannato a euro 2.000,00 di ammenda con beneficio della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 5, lett. h e art. 6 legge 283/1962
art. 5, lett. h; art. 6, l. 283/1962
Norme incriminatrici richiamate per la responsabilità per produzione/immissione di prodotti alimentari pericolosi; la sentenza di merito ha ritenuto provata la responsabilità ai sensi di tali disposizioni
art. 593, co. 3 c.p.p.
art. 593, comma 3, c.p.p.
Stabilisce l'inappellabilità della sentenza che, in riferimento alla contravvenzione contestata, abbia inflitto la sola pena dell'ammenda: base per dichiarare l'inammissibilità dell'appello e qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione
art. 568, co. 5 c.p.p.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Prevede la possibilità che un'impugnazione sia qualificata come ricorso per Cassazione nelle ipotesi previste; richiamato per spiegare la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione
art. 192 c.p.p.
Regole sulla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio non possano essere ricondotte a violazioni di norme processuali deducibili in Cassazione quando non previste a pena di nullità
art. 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.p.
Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che non sono deducibili in Cassazione violazioni di norme processuali non previste a pena di nullità e che le contestazioni di motivazione vanno riferite alle specifiche ipotesi consentite dall'art. 606
art. 533 c.p.p.
Regola di giudizio cui la parte aveva fatto riferimento: la Corte ha chiarito che non è consentito aggirare i limiti di ammissibilità deducendo un vizio di violazione di legge in relazione alle regole di valutazione della prova
art. 530, commi 1 e 2 c.p.p.
art. 530, comma 1 e comma 2, c.p.p.
Norme sulle cause di proscioglimento; il ricorrente aveva invocato l'assoluzione ai sensi di tali disposizioni (per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prova), ma la Corte ha ritenuto che la formulazione dei motivi mirasse a una rivalutazione del merito non ammissibile in Cassazione
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso l'applicabilità dell'istituto, per la gravità oggettiva e il pregiudizio per la salute pubblica
art. 45 c.p.
Caso fortuito: invocato dal ricorrente come possibile causa di esclusione della responsabilità per l'approdo accidentale della sostanza, ma considerato meramente ipotetico e non supportato da elementi probatori validi
art. 616 c.p.p.
Norma che impone al ricorrente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di liquidazione delle somme a favore della Cassa delle ammende e della valutazione della colpa nella determinazione della entità del versamento; la Corte di Cassazione l'ha considerata nel disporre il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- Una sentenza di merito che infligge solo l'ammenda per una contravvenzione è generalmente inappellabile ex art. 593 c.p.p.; l'impugnazione deve essere valutata sotto il profilo dell'ammissibilità in Cassazione e non come semplice appello
- In Cassazione non sono ammissibili motivi che, nella sostanza, chiedono la rivalutazione del merito probatorio o la riconsiderazione integrale della ricostruzione fattuale: tali censure eccedono i limiti dell'art. 606 c.p.p.
- Le doglianze sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non possono essere trasposte in ricorso per cassazione come violazioni di legge processuale a meno che la violazione consista in un vizio previsto a pena di nullità
- L'istituto dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è escluso quando la condotta offende gravemente il bene giuridico tutelato (es. rischio per la salute pubblica); le richieste di applicazione vanno ben motivate e supportate da elementi oggettivi
- Chi propone impugnazioni evidentemente tese alla riesamina del merito rischia l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale premurarsi della corretta qualificazione giuridica dell'impugnazione e del fondamento di diritto utilizzabile in Cassazione
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