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Ordinanza

Ordinanza n. 1578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, che aveva deciso sulla non ammissione agli orali dell'esame di avvocato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della giustizia ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia - Brescia relativa al provvedimento di non ammissione del candidato alle prove orali dell'esame di avvocato. In sede cautelare, l'Amministrazione ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che i motivi di appello presentano, allo stato della cognizione sommaria, profili di fondatezza, soprattutto con riguardo all'individuazione dell'elemento soggettivo richiesto dalla traccia somministrata al candidato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché i motivi d'appello richiedono un approfondimento nel merito ma appaiono plausibilmente fondati, in particolare sulla valutazione dell'elemento soggettivo relativo alla traccia dell'esame. Quanto al periculum, ha ritenuto prevalenti le esigenze cautelari dell'Amministrazione rispetto a quelle dell'appellato. È stata fissata l'udienza di merito per il 16 luglio 2026 e sono state compensate le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata sulla base dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e fissare l'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione degli effetti della sentenza può essere concessa quando i motivi d'impugnazione presentino profili non manifestamente infondati, pur richiedendo un esame approfondito nella fase di merito.
  • Nella valutazione cautelare relativa a una controversia sull'ammissione agli orali dell'esame di abilitazione forense, può assumere rilievo specifico la plausibile fondatezza delle censure concernenti l'individuazione dell'elemento soggettivo richiesto dalla traccia d'esame.
  • Il periculum in mora deve essere valutato mediante comparazione tra le esigenze cautelari dell'Amministrazione e quelle del candidato; la sospensione della sentenza è disposta quando prevalgano le prime.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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