Ordinanza n. 59/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del decreto del 4 dicembre 2025 --OMISSIS- - reso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, recante la revoca del nulla osta a lavoro subordinato -OMISSIS-; b) del connesso e successivo decreto di revoca del richiamato nulla osta, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno il 14.12.2025; c) del relativo preavviso di revoca del 3 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, unitamente al preavviso di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, ha impugnato il preavviso e i successivi provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno ha revocato il nulla osta. La revoca era motivata dall’asserita incompletezza della documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, tra cui il passaporto del lavoratore con il timbro di ingresso, l’iscrizione del datore di lavoro presso la Camera di commercio, l’autocertificazione sulla posizione previdenziale e fiscale, la dichiarazione di verifica presso il Centro per l’impiego con relativa ricevuta telematica, l’asseverazione ex art. 44 del d.l. 73/2022 con firma digitale, il DURC del datore di lavoro, il certificato di idoneità abitativa e la comunicazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di pubblica sicurezza. Il ricorrente ha dedotto e documentato che la carenza era stata superata mediante integrazioni trasmesse via PEC il 18 giugno 2025 e il 3 novembre 2025, nonché mediante ulteriore documentazione prodotta in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha rilevato che, alla luce delle integrazioni documentali trasmesse prima dell’adozione dei provvedimenti e degli ulteriori documenti prodotti in giudizio, la carenza documentale posta a fondamento della revoca appariva superata. Ha quindi ordinato alla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di riesaminare in contraddittorio la posizione del ricorrente, convocandolo e consentendogli di depositare ulteriore documentazione utile, anche su richiesta dell’Ufficio. Il riesame deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente il grave e irreparabile pregiudizio cautelare. Ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 23 giugno 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro subordinato costituisce il titolo in forza del quale il ricorrente era entrato in Italia; la pronuncia non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.
art. 44 d.l. 73/2022
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’asseverazione richiesta nella documentazione relativa al rapporto di lavoro.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi contenuti nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato è fondata su una carenza documentale, l’amministrazione deve considerare le integrazioni documentali tempestivamente trasmesse dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento e verificare se esse abbiano superato la carenza contestata.
- Qualora la documentazione prodotta evidenzi che la carenza posta a fondamento della revoca potrebbe essere stata superata, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, imponendo all’amministrazione una nuova valutazione in contraddittorio della posizione dell’interessato.
- Il riesame cautelare di una revoca fondata su incompletezza documentale deve essere svolto mediante convocazione dell’interessato e con possibilità di produrre ulteriore documentazione utile, anche su richiesta dell’ufficio procedente.
- La sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile connesso alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato può giustificare una misura cautelare conformativa limitata al riesame, senza anticipare la decisione definitiva sull’annullamento degli atti impugnati.
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