Ordinanza n. 1894/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell'annotazione iscritta dall’ANAC, con provvedimento del 9 febbraio 2026, nell'area B del Casellario informatico, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e del Regolamento per la gestione del Casellario degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025; - per quanto occorra e/o in via derivata, della segnalazione avanzata dalla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia (“Modello C- Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. n.36/2023) assunta al protocollo ANAC al n.116520 in data 26 agosto 2025 conosciuta solo a seguito di accesso documentale e di ogni relativo atto alla stessa allegato in quanto pregiudizievole alla posizione fatta valere, con specifico riferimento alla deliberazione n. 726 del 31 luglio 2025 di risoluzione del contratto per grave inadempimento ed alle contestazioni di disservizi e/o applicazione di penali; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione ANAC nell’area B del Casellario informatico, relativa alla risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’annotazione iscritta dall’ANAC il 9 febbraio 2026 nell’area B del Casellario informatico degli operatori economici, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e del regolamento ANAC sul Casellario. Ha inoltre impugnato, ove occorresse e in via derivata, la segnalazione trasmessa dall’ASST di Pavia all’ANAC il 26 agosto 2025, nonché la deliberazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e gli atti relativi alle contestazioni di disservizi e all’applicazione di penali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, ma dà atto che le questioni prospettate richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’annotazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né ha formulato una valutazione conclusiva sulla legittimità dell’annotazione ANAC. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di approfondimento nel merito e ha disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione dell’udienza pubblica del 21 luglio 2026 per la trattazione del ricorso. Per preparare la decisione, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’ASST di Pavia, ordinandole di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sulle vicende che hanno condotto alla risoluzione contrattuale oggetto di annotazione e sulle interlocuzioni intervenute con la società ricorrente prima e dopo la risoluzione. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la fissazione ravvicinata del merito, senza concessione espressa della sospensione dell’annotazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
È indicato quale base normativa dell’annotazione ANAC iscritta nel Casellario informatico degli operatori economici.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, la fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto il TAR ha utilizzato tale strumento e ha fissato l’udienza pubblica del 21 luglio 2026.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina generale della domanda cautelare incidentale.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione immediata della fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione al merito e tutelare provvisoriamente l’interessato mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell’udienza di merito in funzione cautelare non definisce la legittimità dell’atto impugnato e non comporta, di per sé, l’accoglimento o il rigetto della domanda di annullamento.
- Nel giudizio relativo a un’annotazione nel Casellario informatico fondata sulla risoluzione di un contratto pubblico, il giudice può disporre un’apposita istruttoria sulla vicenda contrattuale e sulle interlocuzioni tra stazione appaltante e operatore economico, acquisendo una relazione documentata dalla stazione appaltante prima della trattazione del merito.
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