Sentenza n. 616/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2986/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2986/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2986/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere loro, quali procuratori antistatari, euro 1.618,00 oltre IVA e CPA. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 10 giugno 2024, non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria dell’8 luglio 2025, e il Ministero non aveva provveduto al pagamento. È stato dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti per la mancata esecuzione della sentenza non impugnata.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento e il termine decadenziale per la presentazione della parcella.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per presentare la parcella decorre, secondo il TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario sia divenuta definitiva, l’Amministrazione sia stata posta in condizione di adempiere e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato recante la condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale pagamento entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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