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Sentenza

Sentenza n. 616/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2986/2024

Giustizia amministrativa202503742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2986/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2986/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere loro, quali procuratori antistatari, euro 1.618,00 oltre IVA e CPA. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 10 giugno 2024, non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria dell’8 luglio 2025, e il Ministero non aveva provveduto al pagamento. È stato dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti per la mancata esecuzione della sentenza non impugnata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento e il termine decadenziale per la presentazione della parcella.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per presentare la parcella decorre, secondo il TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario sia divenuta definitiva, l’Amministrazione sia stata posta in condizione di adempiere e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato recante la condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale pagamento entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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