Cassazione Penale, Sentenza n. 31412/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/12/2023 con cui era stata respinta la sua istanza di applicazione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, in subordine semilibertà o detenzione domiciliare). Il motivo principale del ricorso era la nullità del provvedimento per omessa pronuncia del Tribunale su un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, tempestivamente inviato mediante posta elettronica certificata e debitamente documentato, con segnalazione dell'impossibilità di avvalersi di sostituti; l'udienza si è così svolta in assenza del difensore senza che il Tribunale motivasse sulla richiesta di rinvio.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha accertato che il legittimo impedimento comunicato via PEC costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale e che il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sulla specifica istanza; tale omissione ha determinato la nullità del provvedimento impugnato. Di conseguenza l'ordinanza del 13/12/2023 è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Potenza per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente ma non decisivo nella motivazione: norma tra quelle invocate per censurare violazioni procedurali generali, senza che la sentenza si soffermi su un'interpretazione specifica
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente ma non oggetto di interpretazione puntuale nella decisione; citato tra le norme invocate per il vizio procedurale
art. 678 cod. proc. pen.
Invocata nella parte di ricorso relativa alla procedura davanti al tribunale di sorveglianza; la sentenza non si sofferma su una lettura autonoma della norma
art. 666 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente come quadro normativo complessivo, ma la decisione non ne fornisce interpretazioni specifiche
art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte afferma che l'art. 420 ter, comma 5, è applicabile anche nel procedimento di sorveglianza: l'impedimento del difensore, comunicato tempestivamente e documentato, costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale e la mancata statuizione sul punto determina la nullità dell'udienza
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione all'udienza camerale: la verifica della legittima instaurazione del contraddittorio trova applicazione anche nelle udienze ex art. 127 e rende rilevante l'impedimento del difensore
Massime di principio
- Il legittimo impedimento del difensore, se tempestivamente comunicato e documentato anche mediante PEC, deve essere preso in considerazione dal giudice e costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale.
- Il giudice è tenuto a motivare espressamente sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento; la mera omissione di pronuncia sulla istanza comporta la nullità dell'udienza e del provvedimento adottato.
- L'art. 420 ter cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza: la tutela del contraddittorio prevale e giustifica la rilevabilità dell'impedimento anche d'ufficio.
- Quando l'istanza segnala l'impossibilità di avvalersi di sostituti, il giudice deve valutare con particolare attenzione la fondatezza dell'impedimento e decidere sul rinvio; l'assenza di valutazione documentale è sintomo di vizio procedurale.
- In situazioni analoghe, per evitare rischi di nullità è opportuno inviare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento con mezzi tracciabili (es. PEC), allegare documentazione probatoria dell'impedimento e sollecitare, se necessario, una presa d'atto formale da parte dell'ufficio giudiziario prima dell'udienza.
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