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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11404/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la confisca della somma sequestrata sostenendo che, trattandosi di condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/90), la somma non sarebbe provento del reato contestato e quindi non suscettibile di confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca fosse adeguatamente motivata: la somma sequestrata risultava incompatibile con ogni fonte lecita di reddito, anche in considerazione dell'ammissione dell'imputato di svolgere lavori saltuari in nero con entrate mensili molto basse. La confisca è stata applicata ai sensi dell'art. 85-bis DPR 309/90 (estensione dell'art. 240-bis c.p. ai reati di cui all'art. 73). La Corte ha inoltre rilevato che il richiamo in dispositivo al solo art. 240 c.p. è un refuso formale, mentre la motivazione documenta l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, tenuto all'onere ex art. 616 c.p.p. e condannato al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); rilevante perché la confisca è stata disposta in casi di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 73 comma 1 DPR 309/90

    Norma che incrimina la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il reato per cui l'imputato è stato condannato e per il quale opera la disciplina speciale della confisca.

  • art. 85-bis DPR 309/90

    "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240 bis del codice penale"

    Estende espressamente l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) ai reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 nei casi di condanna o patteggiamento; giustifica la confisca anche se la condanna è per droga.

  • art. 240-bis codice penale

    "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (...) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"

    Stabilisce la confisca 'per sproporzione' quando beni o denaro non sono giustificabili rispetto al reddito o all'attività economica; applicata al caso specifico tramite art. 85-bis.

  • citazione in dispositivo dell'art. 240 c.p.

    La Corte ha qualificato il richiamo all'art. 240 c.p. nel dispositivo come un refuso formale: la motivazione chiarisce che la misura si basa su art. 85-bis DPR 309/90 e art. 240-bis c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per l'attribuzione della somma equitativa alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non essendo presente colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità non sussistessero motivi per una maggiorazione punitiva.

Massime di principio

  • In casi di condanna o applicazione della pena su richiesta per reati di cui all'art. 73 DPR 309/90, la confisca può essere disposta ex art. 85-bis DPR 309/90 per effetto dell'estensione dell'art. 240-bis c.p.: basta che il patrimonio sia "sproporzionato" rispetto al reddito e non giustificabile.
  • L'ammissione dell'imputato su lavori in nero e redditi molto bassi rafforza la presunzione di provenienza illecita dei beni o delle somme, rendendo più difficile impugnare la confisca con l'argomento che non siano provento del reato.
  • Errori formali nel dispositivo (es. richiamo a un articolo diverso per refuso) non annullano la misura se la motivazione depositata chiarisce il corretto fondamento giuridico della decisione.
  • Per resistere efficacemente a una misura di confisca per sproporzione è fondamentale fornire documentazione probatoria chiara e coerente sulle fonti lecite di reddito (contratti di lavoro, buste paga, dichiarazioni dei redditi, movimenti bancari, prove di trasferimenti leciti).
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti processuali possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, talora, al versamento alla Cassa delle Ammende; quindi valutare attentamente le prospettive prima di proporre ricorso.
  • Nel contesto dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) opera una particolare disciplina della confisca volta a reprimere l'accumulazione di beni incongruenti rispetto al reddito dell'imputato.

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