Cassazione Civile, Ordinanza n. 34753/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per la registrazione di una sentenza della Corte d'appello, resa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che la decisione giudiziale, avendo accertato l'esatto ammontare dell'indennità e disposto il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, dovesse essere tassata in misura proporzionale dell'1% e non del 3%, perché la pronuncia non aveva natura di condanna ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Nel ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione di norme processuali e tributarie, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente, censurando la qualificazione della pronuncia come sentenza di condanna soggetta all'aliquota del 3%.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza che all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima accerta l'esatto ammontare dell'indennità e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non ha natura di condanna, ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente nei limiti indicati in motivazione, cioè riconoscendo la correttezza dell'aliquota dell'1%. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come norma processuale denunciata per violazione e falsa applicazione nel ricorso per cassazione.
artt. 156, comma 2, 121, 131, c.p.c.
sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità e di violazione delle norme processuali.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
è evocato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulla tassazione dell'atto giudiziario.
art. 8, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986
secondo la tesi della ricorrente e l'impostazione dell'avviso, avrebbe giustificato l'applicazione dell'aliquota del 3% per gli atti giudiziari di condanna.
art. 8, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986
la Corte lo applica al caso concreto, ritenendo che la sentenza di opposizione alla stima abbia natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e sia quindi soggetta all'aliquota dell'1%.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, la qualificazione della sentenza deve essere effettuata in base al contenuto effettivo della pronuncia: se il giudice si limita ad accertare l'esatto ammontare di un'indennità e a disporre un deposito funzionale alla procedura espropriativa, la decisione non ha natura di condanna.
- La sentenza resa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, quando accerta il valore dell'indennità e ordina il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, è tassabile come atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986.
- L'ordine di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, in tale materia, costituisce un adempimento accessorio e prodromico del procedimento espropriativo, non il petitum dell'azione né una statuizione di condanna in favore dell'espropriato.
- Ai fini della tassazione di registro, non rileva la sola presenza di un comando giudiziale, ma occorre verificare se la pronuncia trasferisca ricchezza al creditore o sia invece strumentale alla definizione dell'indennità nell'ambito della procedura amministrativa.
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