Cassazione Penale, Ordinanza n. 17285/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito, l'imputato era stato condannato in parziale riforma della sentenza di primo grado alla pena di cinque anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 2.500 di multa, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 36 l. n. 104/1992. Con il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato, veniva dedotto: 1) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze tra i reati contestati, con conseguente eccessivo aumento di pena; 2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 111, settimo comma, Cost. e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui richiede che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale, non essendo più ammessa la proposizione personale. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 36 l. n. 104/1992
richiamato solo per indicare l'aggravante esclusa in appello; non viene svolta alcuna interpretazione autonoma sulla norma
art. 613, comma 1, c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; la rappresentanza tecnica è richiesta per l'esercizio dell'impugnazione in cassazione
art. 571 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. quale norma modificata dalla legge n. 103/2017, a conferma del nuovo assetto della legittimazione e delle modalità di proposizione delle impugnazioni
art. 591, comma 1, lett. a) e lett. c), c.p.p.
base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la pronuncia de plano dell'ordinanza di inammissibilità
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 111, settimo comma, Cost.
invocato nel motivo di legittimità costituzionale, ma la censura è ritenuta manifestamente infondata
art. 117, primo comma, Cost.
invocato nel motivo di legittimità costituzionale, ma la censura è ritenuta manifestamente infondata
art. 13 CEDU
richiamato dalla giurisprudenza citata quale parametro rispetto al quale è stata esclusa la violazione della norma censurata
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., introducendo l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La legittimazione a proporre il ricorso va distinta dalle modalità concrete di proposizione: la parte può essere legittimata a impugnare, ma l'esercizio del ricorso in cassazione richiede necessaria rappresentanza tecnica.
- La previsione dell'obbligo di assistenza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta, di per sé, una illegittima compressione del diritto di difesa o del diritto al ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa imputabile al ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisati profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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