Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1375/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della missiva raccomandata-OMISSIS- notificata in data 14 ottobre 2022, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 11 ottobre 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art.21, della legge 232/1990 (mod. art.6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n.472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art.2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex INPDAP) con Informativa n.280 del 15.3.2001.”; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Rif. Prot. -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202214169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'INPS che aveva respinto la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, chiedendo anche l'accertamento del relativo diritto e la corresponsione di interessi e rivalutazione. L'INPS aveva motivato il diniego sostenendo che il beneficio spetta al personale militare cessato per raggiunti limiti di età, per permanente inabilità al servizio o per decesso, ma non a chi sia stato collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 232/1990, ossia al raggiungimento di 55 anni di età con 35 anni di servizio utile, ritenendo tale situazione equiparata al collocamento a riposo a domanda. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato all'INPS.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rituale l'atto di rinuncia al ricorso e, in applicazione dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Non è stata esaminata la questione sostanziale relativa alla spettanza dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio, né sono stati scrutinati il diniego dell'INPS e il prospetto di liquidazione. Le spese sono state dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso

    La rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma indicata dal ricorrente quale fondamento del diritto ai sei scatti stipendiali, ma non interpretata dal giudice per effetto dell'estinzione del giudizio.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Norma indicata dal ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali, senza esame nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale, senza specifica applicazione motivata nella decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, una volta verificata dal giudice, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza esame delle censure e delle questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.