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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24806/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proposti)

La controversia

Il decreto impugnato aveva confermato l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di numerosi beni nei confronti di due soggetti ritenuti socialmente pericolosi: uno sulla base di condanne per usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso e per associazione finalizzata al narcotraffico, l’altro per condanne e precedenti relativi a reati contro il patrimonio e in materia di armi, valorizzando inoltre la disponibilità di un complesso immobiliare, di un’attività commerciale e di rapporti finanziari. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 159/2011 per insussistenza della pericolosità qualificata e attuale, contestando che la Corte territoriale avesse confuso la pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4, fondando indebitamente l’appartenenza a consorterie mafiose sulla sola aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p.; 2) erronea delimitazione temporale della pericolosità e mancata applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull’attualità del periculum sociale; 3) violazione degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011 per carenza di motivazione sulla confisca, per omesso esame della documentazione difensiva e per insussistenza dei presupposti della disponibilità e della provenienza illecita dei beni, con particolare riguardo al complesso immobiliare, alla ditta individuale e ai rapporti finanziari; il terzo ricorrente ha inoltre lamentato di non essere legittimato a subire la confisca o, comunque, di non essere destinatario di contestazioni sufficienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del terzo soggetto, ritenendo che non fosse destinatario di misure personali e che, quanto ai rapporti finanziari, non avesse dedotto specifiche censure né fosse legittimato a contestare i presupposti sostanziali della confisca, potendo far valere solo l’effettiva titolarità dei beni. Ha rigettato integralmente i ricorsi dei due soggetti principali quanto alle misure di prevenzione personali e quanto alla confisca dei rapporti finanziari e del complesso immobiliare, ritenendo correttamente motivata la pericolosità sociale e la disponibilità dei beni; ha invece annullato con rinvio il decreto limitatamente alla confisca dell’azienda commerciale, poiché la Corte di appello aveva omesso di esaminare le specifiche deduzioni difensive sull’avvio dell’attività mediante prestito agevolato e sulla liceità delle risorse impiegate. Il terzo ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4

    Le diverse ipotesi di pericolosità qualificata non sono automaticamente sovrapponibili; la pericolosità di cui alla lett. b) può fondare la misura personale quando vi siano condanne o indizi di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., mentre la lett. a) richiede elementi diversi e specifici di appartenenza o contiguità mafiosa.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 6

    La misura di prevenzione personale presuppone l’attuale pericolosità del soggetto al momento della decisione di primo grado.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20

    La confisca di prevenzione richiede un’adeguata motivazione sulla disponibilità e sulla provenienza illecita dei beni, con dovere di esame delle deduzioni difensive rilevanti.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24

    La confisca può essere disposta solo in presenza dei presupposti legali di disponibilità del bene e di sproporzione/incompatibilità tra beni e redditi leciti, con concreta verifica delle allegazioni contrarie.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    Rileva ai fini della pericolosità generica e della cornice applicativa delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L’aggravante del metodo mafioso, da sola, non equivale all’accertamento di appartenenza a un’associazione mafiosa e non consente automaticamente di fondare la pericolosità di cui alla lett. a) dell’art. 4 del d.lgs. 159/2011.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata valorizzata per affermare la pericolosità qualificata e l’attualità della stessa.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di contestare la base normativa della pericolosità qualificata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di misure di prevenzione personali, la pericolosità sociale deve essere attuale al momento della decisione di primo grado; la distanza temporale rispetto al giudizio di legittimità non è di per sé decisiva se gli elementi sintomatici sono recenti o se la continuità criminale è adeguatamente motivata.
  • La pericolosità qualificata di cui all’art. 4 del d.lgs. 159/2011 va ricostruita secondo la specifica lettera applicata: la lett. b) può fondarsi su condanne o indizi di reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., mentre la lett. a) richiede elementi ulteriori e autonomi idonei a dimostrare appartenenza o contiguità mafiosa, non essendo sufficiente la sola aggravante del metodo mafioso.
  • La mera contestazione o applicazione dell’aggravante del metodo mafioso non prova, di per sé, l’appartenenza a un sodalizio mafioso; occorrono elementi oggettivi e univoci che dimostrino una stabile e funzionale vicinanza al gruppo criminale.
  • Nel giudizio di prevenzione patrimoniale, la disponibilità del bene da parte del proposto può essere desunta anche da una disponibilità di fatto e non solo formale; per i beni intestati a coniuge, figli o conviventi opera una presunzione relativa, superabile con prova contraria sulla lecita provenienza delle risorse e sull’effettiva disponibilità del bene.
  • Quando un immobile lecito sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione o miglioria finanziati con risorse ingiustificate, la confisca può colpire l’intero bene solo se le trasformazioni hanno natura e valore preminente tali da rendere non separabili le quote di valore lecito e illecito.
  • Il giudice del merito deve esaminare specificamente le deduzioni difensive e la documentazione prodotta in tema di provenienza lecita delle risorse e di disponibilità del bene; il silenzio o il mero richiamo alla decisione di primo grado integra vizio di motivazione.
  • Chi non sia destinatario delle misure personali e risulti coinvolto solo come terzo formale intestatario di beni o rapporti finanziari può contestare principalmente la propria effettiva titolarità, non in via generale i presupposti sostanziali della confisca di prevenzione.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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