Cassazione Penale, Sentenza n. 10519/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca "Santapaola Ercolano". Cantone deduceva: (i) illegittimo riconoscimento della recidiva perché la precedente condanna non sarebbe passata in giudicato prima della consumazione del reato contestato; (ii) difetto di motivazione circa l'accertamento dell'accrescimento di pericolosità connesso alla recidiva; (iii) mancata prova del profilo psicologico necessario per l'aggravante di agevolazione mafiosa; (iv) illegittimità della revoca delle indennità sociali alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.137/2021. Carciotto lamentava invece omessa valutazione di circostanze difensive relative alla temporalità dell'estorsione (anni '90) e alla attendibilità del dichiarante Sampieri Severino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Cantone il primo motivo (sul passaggio in giudicato) è stato ritenuto nuovo e dunque inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; i rilievi sul difetto di motivazione circa l'accrescimento della pericolosità e sulla mancata prova dell'aggravante agevolativa sono stati considerati tardivi o generici (l'appello originario non aveva fornito specificità tali da far scattare l'onere motivazionale della Corte territoriale). La censura sulla revoca delle indennità è stata respinta come manifestamente infondata: la pronuncia della Corte costituzionale era limitata ai casi di ammissione a misure alternative (non applicabili ai reati ostativi) e la materia attiene all'esecuzione della pena non sindacabile in sede di cognizione. Per Carciotto i profili sostanziali di responsabilità, retrodatazione e attendibilità del teste sono stati sollevati per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibili per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La norma sulla recidiva richiede il riferimento a precedenti condanne; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sul suo riconoscimento non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione e che la Corte territoriale non aveva obbligo motivazionale aggiuntivo rispetto a quanto già contestato in appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce di introdurre in Cassazione questioni che non siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio: i motivi nuovi o tardivi sono dichiarati inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposizione della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Previsione che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata proceduralmente nella fase di legittimità
art. 2, comma 61, L. n. 92/2012 (richiamata tramite sentenza Corte cost. n.137/2021)
La Corte costituzionale aveva censurato la norma nella parte in cui la revoca delle indennità pregiudicherebbe diritti fondamentali in casi specifici; la Cassazione ha ritenuto quella pronuncia applicabile solo ai casi di ammissibilità a misure alternative e non estendibile al reato "ostativo" per cui i ricorrenti erano condannati
art. 7 d.l. n. 152 del 1991
Richiamato in relazione a precedenti aggravanti che avevano inciso nella valutazione della personalità e della pericolosità del ricorrente in sede di primo grado
Massime di principio
- Non introdurre in Cassazione questioni nuove rispetto a quanto dedotto nei gradi di merito: i motivi sollevati per la prima volta in legittimità sono normalmente inammissibili (art. 606 c.p.p.)
- Quando si contesta il riconoscimento della recidiva, è necessario sollevare la questione già nei gradi precedenti e fornire elementi specifici sull'assenza di passaggio in giudicato o sulla mancata valutazione dell'accrescimento di pericolosità; rilievi generici rischiano di essere respinti
- Per censurare vizi di motivazione relativi a valutazioni del giudice di merito occorre che il motivo di impugnazione in appello sia sufficientemente specifico da obbligare il giudice d'appello a motivare diversamente; altrimenti la valutazione del primo grado resta impregiudicata
- Le questioni attinenti all'esecuzione della pena (es. revoca di indennità sociali) sono, di regola, improprie in sede di cognizione e possono essere influenzate dall'ambito di applicazione di pronunce costituzionali: verificare sempre la portata della sentenza costituzionale rispetto al caso concreto (p.es. casi di misure alternative vs reati ostativi)
- Se si contesta l'attendibilità di dichiarazioni o la temporalità dei fatti, tali eccezioni devono essere formulate e documentate nelle fasi istruttorie e nei motivi di appello; altrimenti saranno considerate tardive in Cassazione
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