Ordinanza n. 6832/2026 - Roma, Sezione 2
Reclamo per l’ottemperanza a giudicato per l’esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 16/9/2021 n. cronol. 1318/2021 (R.G. 51407/2021) già ordinata con sentenza di questo Tribunale n. 1420 del 23/1/2025 resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 9332/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione del giudizio di ottemperanza e del reclamo per l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Roma relativo a somme liquidate per equa riparazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, nell’ambito di un giudizio di ottemperanza già instaurato per l’esecuzione di un decreto di volontaria giurisdizione della Corte di Appello di Roma recante la liquidazione di somme a titolo di equa riparazione, un reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. Il giudizio riguardava un credito liquidato ai sensi della legge n. 89/2001 entro il 31 dicembre 2021. Il TAR ha esaminato d’ufficio l’applicabilità della disciplina sopravvenuta introdotta dall’art. 1, comma 817, lettera m), della legge n. 207/2024, che consente ai creditori di rinnovare la domanda di pagamento e preclude, per i due anni successivi al decorso del termine previsto dalla legge, l’avvio di azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, disponendo altresì la sospensione di quelli già pendenti. La questione è stata ritenuta applicabile anche alla fase incidentale del reclamo per l’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e della causa speciale di sospensione prevista dall’art. 1, comma 817, lettera m), della legge n. 207/2024. Il Collegio ha richiamato l’interpretazione già fornita dal Consiglio di Stato nelle ordinanze n. 6811/2025 e n. 6813/2025, secondo cui la novella riguarda tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 e, in ragione della chiara formulazione legislativa, si estende a ogni fase e grado del giudizio, compresi gli incidenti di esecuzione e il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. Non è stata adottata una decisione sul merito delle pretese esecutive.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.
Il reclamo è stato proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ma la sua trattazione è stata sospesa per effetto della disciplina speciale sopravvenuta.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio in presenza della causa speciale prevista dalla legge.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione introduce una sospensione legale, per due anni, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a crediti da equa riparazione liquidati fino al 31 dicembre 2021, estesa a ogni fase e grado del giudizio.
art. 1, comma 817, lettera m), l. 207/2024
La norma ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo la facoltà di rinnovo della domanda di pagamento e la sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza.
Massime di principio
- La sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 si applica a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
- La sospensione legale dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti da equa riparazione opera per ogni fase e grado del giudizio, compresi gli incidenti di esecuzione e i reclami proposti ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
- In presenza dei presupposti temporali e oggettivi previsti dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 79 c.p.a., senza definire nel merito la pretesa esecutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →