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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17009/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè per il mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento. La Corte rileva però che, in materia di patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo nei casi tassativi di violazione di legge ivi previsti e non consente di dedurre la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; pertanto le censure sono manifestamente infondate e il ricorso è inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, contro la sentenza di patteggiamento, non è deducibile in cassazione la violazione di legge per omessa verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative previste dalla norma. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base dell'imputazione per reati in materia di stupefacenti.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), pronunciata nel caso di specie.

  • art. 129 c.p.p.

    La sua mancata applicazione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte afferma che tale doglianza non è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte ne ribadisce la portata tassativa: l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è limitata alle sole violazioni di legge espressamente previste, con esclusione della censura relativa all'omessa verifica ex art. 129 c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., richiamata per delineare l'ambito dell'impugnabilità.

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Non richiamato nel testo; nessuna interpretazione determinabile.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere ampliato a motivi estranei al suo perimetro.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento la violazione di legge fondata sulla mancata verifica, da parte del giudice, dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale censura esula dai motivi impugnatori consentiti.
  • Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento prospetta motivi non consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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