Cassazione Penale, Sentenza n. 22977/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello contestando: 1) la qualificazione del capanno degli attrezzi quale pertinenza dell'abitazione e, quindi, la configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), sostenendo che il capanno fosse staccato e non contiguo; 2) la valutazione delle denunce e delle prove riguardanti la natura e la destinazione funzionale del capanno; 3) l'applicazione dell'aggravante per "minorata difesa" (art. 61, n. 5 c.p.) per avere consumato il reato nottetempo, lamentando carenza motivazionale sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la decisione della Corte di appello che ha qualificato il capanno come pertinenza dell'abitazione avendo funzione durevole a servizio dell'immobile principale e potendo rientrare nella nozione di privata dimora anche luoghi non contigui ove si compiano atti della vita privata (anche attività lavorative non occasionali); ha invece accolto il terzo motivo per carenza di motivazione sull'aggravante della minorata difesa: la sentenza è stata annullata limitatamente a tale aggravante e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame, indicando che va applicato il principio secondo cui la commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante solo se risulta che la difesa sia stata concretamente ostacolata e non sussistano circostanze idonee a neutralizzarne l'effetto.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La norma sul furto in abitazione è stata interpretata nel senso che la pertinenzialità non richiede contiguità fisica: rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi funzionalmente asserviti all'abitazione e destinati in modo durevole al suo servizio o ornamento
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
L'aggravante della "minorata difesa" per il tempo notturno richiede motivazione specifica: la notte può essere idonea a integrare l'aggravante, ma occorre accertare che la pubblica o privata difesa sia stata concretamente ostacolata e valutare eventuali circostanze neutralizzanti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione (forme e esigenze di sintesi)
Giurisprudenza rilevante (Sez. U e Sez.4)
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021; Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023
Principi di legittimità citati: a) ampliamento della nozione di pertinenza anche a beni non contigui ma funzionalmente collegati; b) precisazione che il tempo notturno può integrare l'aggravante della minorata difesa solo se risulta l'effettivo ostacolo alla difesa; c) precedenti che ammettono come pertinenza locali di lavoro non aperti al pubblico ove si compiano atti della vita privata in modo non occasionale
Massime di principio
- La pertinenzialità ai fini del furto in abitazione si valuta sulla base della destinazione funzionale e della utilità diretta all'immobile principale: non è necessaria la contiguità fisica
- Luoghi adibiti in modo non occasionale ad attività lavorative e non accessibili a terzi possono rientrare nella nozione di privata dimora se vi si compiono atti della vita privata in modo riservato
- L'aggravante per minorata difesa richiede motivazione puntuale: il solo fatto che il reato sia commesso di notte non basta automaticamente, occorre valutare se la difesa sia stata concretamente ostacolata e se esistano circostanze che neutralizzino l'effetto
- In sede di cassazione la mancata risposta della Corte territoriale a specifiche censure relative ad aggravanti comporta l'annullamento con rinvio per il corretto esame motivazionale
- Le dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela possono avere rilievo probatorio nella valutazione della pertinenzialità se indicano la destinazione d'uso degli immobili e dei locali coinvolti
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