Cassazione Civile, Ordinanza n. 21288/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di un Comune per euro 9.184,93, chiedendone la revoca o la declaratoria di nullità e domandando, a sua volta, la condanna dell'ente al pagamento di somme asseritamente dovute, anche in compensazione e/o a titolo di indebito arricchimento. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione la società ha impugnato la sentenza d'appello, ma dalla pronuncia emerge che il ricorso era costruito in modo da non esporre in maniera chiara e sintetica i fatti di causa, le contrapposte pretese, i relativi presupposti, le difese svolte nei gradi di merito e le ragioni delle decisioni precedenti, rendendo impossibile alla Corte comprendere l'origine e l'oggetto della controversia senza attingere ad altre fonti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando l'assenza di un'esposizione sommaria ma chiara dei fatti di causa indispensabili per la comprensione della controversia e per l'esame dei motivi. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il Comune è rimasto intimato e non si è costituito con controricorso. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro e sintetico; la mancanza di tale requisito di contenuto-forma rende il ricorso radicalmente inammissibile e impedisce l'esame dei motivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per rilevare che non è stata depositata memoria illustrativa nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa non è un adempimento meramente formale, ma un requisito essenziale di contenuto-forma: il ricorso deve consentire alla Corte una immediata comprensione dell'origine, dell'oggetto della lite e della posizione delle parti.
- La mancata indicazione chiara delle contrapposte pretese, dei relativi presupposti fattuali e giuridici, delle difese svolte nei gradi di merito e delle ragioni delle decisioni impugnate comporta inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La Corte di cassazione non può supplire alle carenze del ricorso ricorrendo ad altre fonti o atti del processo: il ricorso deve essere autosufficiente quanto alla narrazione dei fatti necessari alla comprensione delle censure.
- In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi della disciplina speciale sulle spese processuali.
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