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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento: -delle Delibere n. 328 dell’8.4.2025 e n. 370 del 23.4.2025, con le quali il Direttore Generale dell’ASP ha rispettivamente approvato e rettificato la graduatoria finale del concorso unico regionale, per l’assunzione di 3 Educatori Professionali, di cui 2 posti presso l’ASP ed 1 posto presso l’ASM, indetto dall’ASP, quale Azienda Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’ASM, con Del. n. 660 del 26.9.2023; -di tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, in particolare quelli, relativi alla valutazione dei titoli;

Giustizia amministrativa202500220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere di approvazione e rettifica della graduatoria finale del concorso regionale per tre posti di educatore professionale, nonché verbali della commissione esaminatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale deducendo cinque vizi. In primo luogo, ha sostenuto che le spettassero 12 punti per i titoli di carriera, già inizialmente riconosciuti, per oltre dodici anni di servizio come operatrice sociosanitaria: secondo la ricorrente, nel sistema di classificazione del personale del comparto sanità il profilo di operatore sarebbe stato quello immediatamente inferiore al profilo di educatore professionale, poiché nel ruolo sanitario non esisterebbe un’area degli assistenti. In secondo luogo, ha chiesto ulteriori 2 punti per il possesso di una laurea specialistica o magistrale nelle scienze riabilitative delle professioni sanitarie. In terzo luogo, ha contestato l’ammissione della candidata prima classificata, assumendo che fosse priva del titolo di studio e dell’iscrizione all’albo richiesti dal bando. In quarto luogo, ha contestato l’attribuzione di 1,002 punti a una candidata per il servizio prestato presso un centro privato per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, sostenendo che la struttura non fosse una casa di cura convenzionata o accreditata ai sensi del bando. Infine, ha chiesto la ripetizione del concorso, ritenendo irregolare lo svolgimento della prova scritta perché il verbale aveva indicato che essa si sarebbe svolta in seduta pubblica e a porte aperte, con possibile accesso di chiunque.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso il riconoscimento dei 12 punti per i titoli di carriera, interpretando la clausola del bando relativa al profilo professionale immediatamente inferiore in relazione al sistema di classificazione vigente: poiché l’area dei professionisti della salute è seguita dall’area degli assistenti, mentre l’operatrice sociosanitaria appartiene al ruolo sociosanitario e all’area degli operatori, il servizio della ricorrente non riguardava il profilo immediatamente inferiore. Ha respinto anche la richiesta dei 2 punti per il titolo accademico, poiché l’Università di Roma Tor Vergata aveva attestato che la ricorrente, oltre alla laurea triennale necessaria per l’ammissione, non aveva conseguito un’ulteriore laurea specialistica o magistrale. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il motivo volto all’esclusione della prima classificata, dato che questa aveva rinunciato all’assunzione e ai diritti derivanti dalla graduatoria. Ha respinto il motivo relativo al punteggio assegnato per il servizio presso la struttura privata, ritenendo applicabile il beneficio previsto per il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate: il centro era stato accreditato prima del periodo lavorativo contestato e disponeva di 20 posti letto, sicché rientrava nella nozione rilevante di struttura privata dotata di posti letto. Ha infine respinto la censura sulla prova scritta, rilevando che, nonostante la formula iniziale relativa alla seduta pubblica e a porte aperte, le concrete modalità documentate nel verbale dimostravano lo svolgimento a porte chiuse e l’adozione di misure idonee a garantire la regolarità della prova, tra cui controllo dei candidati, divieto di materiali e telefoni, distanziamento, presenza della commissione e del segretario, controllo delle uscite e rimescolamento delle buste. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 2.000 euro in favore dell’ASP.

Norme richiamate

  • art. 13 del bando di concorso

    1 punto per ogni anno di servizio di lavoro subordinato nel profilo professionale immediatamente inferiore a quello messo a concorso; il servizio presso Case di Cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio presso gli ospedali pubblici

    La clausola va interpretata secondo il sistema di classificazione vigente: il profilo immediatamente inferiore a quello messo a concorso è riconducibile all’area degli assistenti, non all’area degli operatori cui appartiene l’operatrice sociosanitaria.

  • art. 15 CCNL Comparto Sanità 2019-2021

    Rileva quale disciplina del vigente sistema di classificazione del personale del comparto sanità e delle relative aree e profili.

  • art. 21, comma 3, d.P.R. 220/2001

    Il beneficio della valutazione del servizio prestato presso strutture private è riferito alle case di cura convenzionate o accreditate, intese come strutture sanitarie dotate di posti letto.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 27 giugno 1986

    sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati [...] che provvedono al ricovero ed, eventualmente, all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna

    La nozione di casa di cura privata presuppone una struttura destinata anche al ricovero e alla degenza.

  • art. 4, comma 3, n. 8, d.P.C.M. 27 giugno 1986

    la capacità ricettiva complessiva

    È richiamato quale requisito delle case di cura private, coerente con la presenza di posti letto.

  • art. 23 d.P.C.M. 27 giugno 1986

    È richiamato per la disciplina delle degenze e dei posti letto delle case di cura private.

  • artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.

    Fondano, insieme alle norme del codice di procedura civile richiamate, la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.

    Applicati per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.

Massime di principio

  • Nell’interpretare una clausola di bando che attribuisce punteggio al servizio prestato nel profilo professionale immediatamente inferiore, occorre fare riferimento alla struttura delle aree e dei profili prevista dal sistema di classificazione vigente; il servizio prestato in un’area successiva e distinta non può essere equiparato al servizio nel profilo immediatamente inferiore.
  • La valutazione agevolata prevista per il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate presuppone che la struttura privata sia riconducibile alla nozione di casa di cura, comprendente anche una funzione di ricovero o degenza e la disponibilità di posti letto; il solo accreditamento, isolatamente considerato, non è sufficiente se manca tale caratteristica strutturale.
  • La sopravvenuta rinuncia della candidata prima classificata all’assunzione e ai diritti derivanti dalla graduatoria determina la carenza di interesse alla decisione del motivo diretto a ottenerne l’esclusione dal concorso.
  • In una procedura concorsuale, un’imprecisa formula del verbale relativa allo svolgimento della prova in seduta pubblica non determina di per sé l’illegittimità della prova quando le concrete modalità verbalizzate dimostrino che essa si è svolta a porte chiuse e con misure effettive di controllo, tali da impedire comunicazioni, uso di materiali o interferenze esterne.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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