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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Produzione in appello di nuovi documenti - ammissibilità - art. 58 comma 2 D.Lgs n. 546/1992 - norma speciale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice d'appello ha ammesso i documenti prodotti, ritenendo applicabile l'art. 58 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992 quale norma speciale; richiamando la Corte Cost. sent. 199/2017, ha escluso che l'art. 345 c.p.c. operi in senso impeditivo nel processo tributario. Pertanto i documenti sono stati acquisiti e valutati nel merito della controversia.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

In appello il ricorrente ha depositato documenti nuovi (o già esistenti ma non prodotti in primo grado) contestando atti tributari. La questione era se tali documenti fossero ammissibili in appello anche se disponibili prima e anche se la parte che li produceva non risultava costituita nel giudizio di primo grado, in presenza della disciplina speciale del processo tributario (art. 58 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992) e del principio generale di preclusione previsto dall'art. 345 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 58 comma 2 D.Lgs n. 546/1992

    Norma speciale del processo tributario che ammette la produzione di documenti in appello anche se disponibili in precedenza e anche se la parte non era costituita nel primo grado; prevale sulla norma generale di preclusione del processo civile.

  • art. 345 c.p.c.

    Regola generale del processo civile che prevede preclusione per produzioni in grado non consentite; nel caso di specie è stata ritenuta non prevalente rispetto alla norma speciale del processo tributario.

  • Corte Cost. sent. 199/2017

    Decisione che ha confermato la legittimità costituzionale della disciplina speciale (art. 58 co.2 D.Lgs. 546/1992), rafforzandone la prevalenza rispetto alla normativa ordinaria sulle preclusioni processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 58 co.2 D.Lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di documenti anche se già esistenti e non prodotti in primo grado, salvo valutazione di rilevanza e valore probatorio da parte del giudice d'appello.
  • La norma speciale del processo tributario prevale sulla regola generale di preclusione dell'art. 345 c.p.c.; pertanto le limitazioni del processo civile ordinario non si applicano automaticamente alle controversie tributarie.
  • La parte che produce documenti in appello (anche se non costituita in primo grado) può ottenere l'ammissione della prova, ma deve essere preparata a giustificarne tempestività e rilevanza, e il giudice d'appello mantiene poteri discrezionali di valutazione della efficacia probatoria.
  • Fuori del processo tributario (o in assenza di una norma speciale analoga) rimane invece applicabile la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.; è quindi necessario distinguere il regime a seconda della materia e della presenza di disposizioni speciali.
  • Per evitare contestazioni è prudente produrre nei termini di primo grado i documenti rilevanti; quando ciò non è possibile, indicare chiaramente perché la prova è stata prodotta in appello e dimostrarne la pertinenza e l'inesistenza di abuso processuale.

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