Sentenza n. 91/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’esito e della correzione della prova scritta redatta dalle ricorrenti nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 – decreto direttoriale n. 2788 del 2023, e del conseguente provvedimento, se esistente, giacché mai comunicato alle medesime, di non ammissione alla successiva prova orale di concorso; - dell’avviso prot n. 553 del 14 gennaio 2025, nonché del successivo avviso prot. n. 1398 del 28 gennaio 2025, recante l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per cui è causa, nella parte in cui non riporta il nominativo delle ricorrenti; - dei verbali o del verbale, non conosciuti, recanti la valutazione e l’esito delle prove scritte espletate dalle ricorrenti; - del verbale, non conosciuto, relativo allo svolgimento della prova scritta di concorso tenutasi in data -OMISSIS-; - del verbale o verbali, se esistenti, non conosciuti, recanti la scelta della Commissione esaminatrice di non procedere alla previa determinazione dei criteri di valutazione della prova scritta, nonché di quelli riguardanti tutte le operazioni e decisioni poste in essere dalla predetta Commissione relativamente allo svolgimento della prova scritta di concorso; - del decreto prot. n. 366 del 20 giugno 2024, con cui è stata costituita la Commissione esaminatrice di concorso, nonché dei successivi decreti prot. n. 787 del 16 ottobre 2024 e prot. n. 797 del 22 ottobre 2024; - qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato sul portale InPa in data 19 dicembre 2023, recante il bando di indizione del concorso, nella parte in cui disciplina la costituzione della Commissione esaminatrice (art. 5), nonché l’espletamento e superamento della prova scritta (art. 7); quanto ai motivi aggiunti depositati il -OMISSIS-: - della graduatoria finale del concorso, approvata con decreto direttoriale n. -OMISSIS-; quanto ai motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2025: - di tutti i provvedimenti già impugnati in sede di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti, sotto ulteriori profili, emersi all’esito dell’accesso documentale riscontrato in data 2 aprile 2025; - del verbale del -OMISSIS- relativo allo scioglimento dell’anonimato; - dei verbali del -OMISSIS-, dell’-OMISSIS- e del -OMISSIS- relativi alla correzione degli elaborati dei candidati che hanno preso parte alla prova scritta di concorso, ivi comprese le ricorrenti; - del verbale del -OMISSIS-, relativo all’espletamento della prova scritta del concorso; - del verbale del -OMISSIS-di insediamento della Commissione e di definizione della griglia di valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito e valutazione della prova scritta, mancata ammissione alla prova orale, atti della commissione esaminatrice e graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, partecipanti al concorso nazionale organizzato a livello regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, hanno impugnato il punteggio conseguito nella prova scritta, inferiore alla soglia di 70/100, nonché la conseguente mancata ammissione alla prova orale e la graduatoria finale. Con il primo motivo hanno dedotto l’illegittima composizione della commissione esaminatrice, sostenendo che i componenti non possedessero i requisiti previsti dalla disciplina concorsuale e che avessero reso dichiarazioni non pertinenti sull’assenza di attività di preparazione ai concorsi. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione del principio di anonimato, lamentando la visibilità dei codici anonimi durante la prova, l’asserita mancata sigillatura delle buste, l’apposizione di numeri sulle buste e sui registri, nonché irregolarità nella custodia della documentazione e nello scioglimento dell’anonimato. Con il terzo motivo hanno denunciato la mancata predeterminazione dei criteri e delle griglie di valutazione della prova scritta, l’insufficienza del voto numerico e l’omessa comunicazione preventiva dei criteri ai candidati. L’Amministrazione ha eccepito, tra l’altro, l’incompletezza del contraddittorio, l’inammissibilità delle censure sulla composizione della commissione e l’infondatezza nel merito delle doglianze.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso l’inammissibilità per mancata prova del perfezionamento della notifica a una controinteressata, rilevando che lo smarrimento della ricevuta di ritorno non era imputabile alle ricorrenti e che il contraddittorio era stato comunque successivamente instaurato mediante nuova notifica. Nel merito, ha respinto il primo motivo. La disciplina richiedeva la presenza di un dirigente scolastico e di un dirigente tecnico o amministrativo, entrambi con almeno cinque anni di anzianità nei ruoli dirigenziali. Il giudice ha interpretato tali requisiti in senso sostanziale, ritenendo rilevanti sia la qualifica posseduta sia l’esperienza nelle funzioni richieste, senza distinguere rigidamente tra qualifica di inquadramento e incarico dirigenziale. Ha accertato che la commissione comprendeva un dirigente scolastico e un dirigente tecnico con anzianità superiore a cinque anni; inoltre, gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001 non erano meri incarichi di fatto, ma incarichi dirigenziali effettivi. È stata altresì smentita documentalmente la contestazione relativa alle dichiarazioni dei commissari, risultate riferite proprio ai concorsi per dirigenti scolastici. Il secondo motivo è stato respinto. Il sistema telematico Cineca assicurava un meccanismo di anonimato e di separazione delle informazioni: la commissione, durante la correzione, visualizzava soltanto un codice di correzione casuale, distinto dal codice anonimo e non collegato all’identità del candidato. Anche l’eventuale conoscenza del codice anonimo o l’eventuale riconducibilità delle buste ai candidati sarebbe stata quindi irrilevante ai fini dell’identificazione degli elaborati. Le contestazioni sulla mancata sigillatura delle buste e sull’apposizione di numeri sono risultate smentite dai verbali e dalla documentazione acquisita. Il verbale della prova, quale atto pubblico, faceva piena prova fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c.; querela che non era stata proposta. Anche la custodia dei plichi è risultata documentata mediante attestazioni e verbali, con deposito in cassaforte presso l’USR e successiva consegna alla commissione per lo scioglimento dell’anonimato. Il terzo motivo è stato anch’esso respinto. La commissione aveva predeterminato, nella riunione preliminare, tre criteri per i quesiti a risposta aperta, articolati in descrizioni e livelli di valutazione, con specifici punteggi massimi; i punteggi attribuiti risultavano dalla somma delle valutazioni riferite ai singoli criteri. Le ragioni della valutazione erano quindi desumibili dai criteri e dalle griglie. Non era inoltre illegittimo che tali criteri non fossero stati comunicati prima della prova, poiché la disciplina applicabile prescriveva la loro pubblicazione contestualmente alla graduatoria finale, non anteriormente allo svolgimento della prova. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, con condanna solidale delle ricorrenti al pagamento di 2.000 euro di spese in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 11 d.m. 13 ottobre 2022, n. 194
La commissione è composta da un presidente e due componenti; i componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici [...] e l’altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
La disposizione richiede il possesso sostanziale delle professionalità di dirigente scolastico e di dirigente tecnico o amministrativo, con anzianità quinquennale nei ruoli dirigenziali, senza imporre una rigida coincidenza tra qualifica di inquadramento e specifico incarico ricoperto.
art. 5 decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023
Richiama la disciplina relativa alla composizione della commissione esaminatrice.
art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica costituisce attribuzione di incarichi dirigenziali effettivi e non meri incarichi di fatto o di semplice supplenza.
art. 28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato quale disposizione relativa all’inquadramento e ai requisiti della dirigenza pubblica; il giudice ha ritenuto soddisfatto il requisito dell’anzianità dirigenziale.
art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
È richiamato in relazione alle modalità di svolgimento dei concorsi e alla tutela dell’anonimato.
art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
È richiamato in relazione alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali.
art. 97 Costituzione
Il principio di buon andamento e imparzialità è stato invocato in relazione alla composizione della commissione e al rispetto dell’anonimato; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente poiché collegato a criteri e griglie di valutazione previamente predeterminati.
art. 7, comma 5, bando di concorso
Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta [...] la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti.
La disposizione definisce la ripartizione dei punteggi e delimita i criteri che la commissione doveva specificare per i quesiti a risposta aperta.
art. 11, comma 8, d.m. 13 ottobre 2022, n. 194
La pubblicazione dei criteri di valutazione è prescritta soltanto contestualmente alla graduatoria finale.
Non impone la pubblicazione dei criteri prima dello svolgimento della prova scritta; è sufficiente la pubblicazione contestuale alla graduatoria finale.
art. 2700 cod. civ.
Il verbale redatto dalla commissione, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto attestate dal pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Nella composizione di una commissione esaminatrice, quando la disciplina richiede dirigenti appartenenti a determinati ambiti professionali e con una specifica anzianità nei ruoli dirigenziali, il requisito va verificato in senso sostanziale, valorizzando l’effettiva esperienza nelle funzioni richieste e senza introdurre distinzioni non previste dalla norma tra qualifica dirigenziale e incarico dirigenziale ricoperto.
- Il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001 a un soggetto già appartenente ai ruoli della dirigenza pubblica non integra un mero incarico di fatto, ma costituisce incarico dirigenziale idoneo, ove ricorrano gli ulteriori requisiti, a soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione a una commissione esaminatrice.
- In una prova concorsuale organizzata mediante un sistema informatico che separa il codice anonimo, il codice di correzione e l’identità del candidato, la mera conoscibilità del codice anonimo o la possibile riconducibilità delle buste al candidato non viola il principio di anonimato se, durante la correzione, la commissione non può collegare tali informazioni all’elaborato e al relativo autore.
- Il verbale di una prova concorsuale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; contestazioni meramente assertive e non accompagnate dalla querela di falso non sono sufficienti a superare tale efficacia probatoria.
- Il voto numerico attribuito in una prova concorsuale è adeguatamente motivato quando la commissione abbia previamente stabilito criteri sufficientemente specifici, articolati in livelli e punteggi, e il punteggio finale sia ricostruibile mediante l’applicazione di tali criteri ai singoli quesiti.
- La mancata comunicazione dei criteri di valutazione prima dello svolgimento della prova non determina illegittimità quando la disciplina speciale applicabile imponga soltanto la pubblicazione dei criteri contestualmente alla graduatoria finale.
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